Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32432/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32432/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32432/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC ORNELLA nato a FAENZA il 17/03/1986 AHMETOVIC SULTA nato il 19/02/1973 avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Sulta e Ornella Ahmetovic, con atto unico curato nell'interesse di entrambe le assistite, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti delle suddette dalla Corte di appello di Bologna: la declaratoria di penale responsabilità delle imputate riguarda un addebito di concorso in tentato furto aggravato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32432/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, per non essere stato esaminato il profilo della eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 del codice di rito. Il ricorso appare inammissibile per genericità, in quanto la difesa evoca astrattamente possibili elementi decisivi in chiave liberatoria, senza neppure segnalarne od esemplificarne in concreto. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.

Parole chiave

Generato dall'IA
truffa aggravata spese di difesa ammende per infrazione procedurale cosa generica spese generali altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC ORNELLA nato a FAENZA il 17/03/1986 AHMETOVIC SULTA nato il 19/02/1973 avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Sulta e Ornella Ahmetovic, con atto unico curato nell'interesse di entrambe le assistite, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti delle suddette dalla Corte di appello di Bologna: la declaratoria di penale responsabilità delle imputate riguarda un addebito di concorso in tentato furto aggravato.

La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, per non essere stato esaminato il profilo della eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 del codice di rito. Il ricorso appare inammissibile per genericità, in quanto la difesa evoca astrattamente possibili elementi decisivi in chiave liberatoria, senza neppure segnalarne od esemplificarne in concreto. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00 ciascuna, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il re )dente oloacgi Ma elli 'DEPOSITATA IN CANC