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Ordinanza — n. 32430/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32430/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32430/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONORA IVAN nato a LUGO il 19/03/1979 avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Ivan Bonora ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bologna: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda addebiti di furto e utilizzo indebito di strumenti di pagamento. La difesa lamenta vizi della motivazione della pronuncia impugnata, facendo presente che la prova della colpevolezza del Bonora, quanto al furto (che aveva riguardato anche una tessera bancomat), sarebbe stata ricavata unicamente dalla circostanza che egli utilizzò quella tessera per tentare di effettuare prelievi non autorizzati.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32430/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo (comunque afferente questioni di merito). La Corte territoriale, infatti, chiarisce che l'evenienza di un furto commesso da altri e di un successivo, autonomo impossessamento del bancomat da parte del Bonora (in diverse circostanze che egli stesso non aveva neppure allegato) rappresenta una mera ipotesi astratta, tanto più che il furto fu commesso lo stesso giorno dei tentativi di prelievo allo sportello automatico. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques imputazione di furto truffa in materia di credito usurpazione d'identità riproduzione e imitazione di biglietti di banca bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONORA IVAN nato a LUGO il 19/03/1979 avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Ivan Bonora ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bologna: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda addebiti di furto e utilizzo indebito di strumenti di pagamento. La difesa lamenta vizi della motivazione della pronuncia impugnata, facendo presente che la prova della colpevolezza del Bonora, quanto al furto (che aveva riguardato anche una tessera bancomat), sarebbe stata ricavata unicamente dalla circostanza che egli utilizzò quella tessera per tentare di effettuare prelievi non autorizzati.

Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo (comunque afferente questioni di merito). La Corte territoriale, infatti, chiarisce che l'evenienza di un furto commesso da altri e di un successivo, autonomo impossessamento del bancomat da parte del Bonora (in diverse circostanze che egli stesso non aveva neppure allegato) rappresenta una mera ipotesi astratta, tanto più che il furto fu commesso lo stesso giorno dei tentativi di prelievo allo sportello automatico. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore I residente RIA aolo V