Italian Court dismisses appeal claiming theft mitigation failed due to sentimental value of stolen jewelry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness regarding a theft aggravation case. The appellant argued that the sentimental value of a wedding gift should have prevented the court from applying the minor damage mitigation clause. The court rejected this, noting the stolen gold necklace was valued at 300 euros, which legally precludes the 'trivial damage' mitigation required for such a clause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court correctly held that the minor damage mitigation requires economically trivial harm, and a 300 euro theft value precludes its application regardless of sentimental attachment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU DAZIA ROXANA nato il 18/06/1993 avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Dazia Roxana Dumitru ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti della sua assistita dalla Corte di appello di Bari; la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato riguarda un'ipotesi di furto aggravato. Nell'interesse della ricorrente si lamentano vizi della motivazione della sentenza impugnata, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., facendo presente che i giudici di merito avrebbero tenuto conto, per escluderne la ravvisabilità, al valore affettivo della res sottratta per la persona offesa (trattandosi di un regalo di matrimonio), parametro tuttavia estraneo alla previsione normativa.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo di doglianza. La Corte territoriale, infatti, ha posto correttamente l'accento sul fatto che il valore del bene trafugato (una collana d'oro) era comunque da intendere pari a circa 300,00 euro, mentre si è più volte affermato, a riguardo, che «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante» (Cass., Sez. V, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv 260201).
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/01/2021. Il Cjajgliere estensore Il Pres