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Ordinanza — n. 32428/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32428/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32428/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVE RAFFAELE nato a DOMODOSSOLA il 07/09/1970 avverso l'ordinanza del 28/11/2019 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Raffaele Bove ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dal Tribunale di Roma (quale giudice dell'esecuzione) e recante la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso al Bove con una sentenza del 04/10/2010, già irrevocabile.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32428/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ergo, pronunciando la nuova condanna a pena che - cumulata a quella precedente - non superava i limiti di legge, il giudice della cognizione ritenne di poter concedere nuovamente il beneficio. Tuttavia, il Bove aveva riportato una condanna ulteriore l'11/02/2009, irrevocabile due mesi dopo e non ancora risultante dal casellario, sempre a pena sospesa (per ricettazione). A quel punto, una terza applicazione dell'istituto avrebbe dovuto intendersi preclusa. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revoca di prestazioni sociali liberazione condizionale ripristino dell'effetto sospensivo revoca del fallimento revoca dell'aiuto d'emergenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVE RAFFAELE nato a DOMODOSSOLA il 07/09/1970 avverso l'ordinanza del 28/11/2019 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Raffaele Bove ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dal Tribunale di Roma (quale giudice dell'esecuzione) e recante la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso al Bove con una sentenza del 04/10/2010, già irrevocabile.

La difesa lamenta violazione di legge, facendo presente che l'esistenza di pregresse condanne ulteriori, tali da rendere non concedibile il beneficio, doveva intendersi nota al giudice della cognizione, che non di meno ritenne di disporre nel senso indicato: a quel punto, la mancata impugnazione da parte del Pubblico Ministero avrebbe dovuto precludere diverse determinazioni in sede di esecuzione. Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza della doglianza. Come risulta dall'esame degli atti, e come specificamente attestato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, all'atto della pronuncia emessa il 04/10/2010 era stato acquisito in atti un certificato penale da cui risultava che il Bove era stato condannato una sola volta (dal Pretore di Bolzano, il 19/02/1997, per un reato di truffa), e in quella occasione gli era stata concessa la sospensione condizionale.

Ergo, pronunciando la nuova condanna a pena che - cumulata a quella precedente - non superava i limiti di legge, il giudice della cognizione ritenne di poter concedere nuovamente il beneficio. Tuttavia, il Bove aveva riportato una condanna ulteriore l'11/02/2009, irrevocabile due mesi dopo e non ancora risultante dal casellario, sempre a pena sospesa (per ricettazione). A quel punto, una terza applicazione dell'istituto avrebbe dovuto intendersi preclusa. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente AGu