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Ordinanza — n. 32427/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming minor theft damage was insufficient for statutory mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32427/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Di Maio inadmissible due to manifest unfounded grounds. The defendant argued that the lower court failed to explicitly justify why the minor theft damage warranted no statutory mitigation under Article 62(4) of the Penal Code. The court ruled that the crime involved the removal of items of objective value, including a camera and two pairs of glasses, which precludes the application of the 'negligible damage' mitigation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The mitigation for 'negligible damage' requires the prejudice to be trivial; where stolen goods possess objective value, the court must explicitly reject the mitigation, and failure to do so does not render the judgment void.

Parole chiave

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statutory mitigation rejection negligible damage threshold theft value assessment appeal inadmissibility procedural costs award danno patrimoniale cosa di poco valore reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorrente lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n.
Cass., Sez. V, n. 24003 del 14/01/2014
legge n. 103/2017
186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO ALESSANDRO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 18/12/1977 avverso la sentenza del 15/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Alessandro Di Maio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Napoli; la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato riguarda un'ipotesi di furto. Il ricorrente lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., facendo presente che i giudici di merito si sarebbero limitati, a riguardo, a prendere atto della consistenza della refurtiva, senza spendere argomenti di sorta sull'effettivo valore della stessa.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo di doglianza. La Corte territoriale, infatti, ha posto correttamente l'accento sul fatto che la condotta criminosa era consistita nella sottrazione di beni di oggettivo rilievo (una fotocamera, un cellulare e due paia di occhiali); si è più volte affermato, del resto, che «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante» (Cass., Sez.

V, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv 260201). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Cojisjciliere estensore Il Preside