Ordinanza — n. 32425/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDI GABRIELE nato a MILANO il 02/05/1965 avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Gabriele Orlandi ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Milano: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito qualificato ex artt. 48 cod. pen. e 76 del d.P.R. n. 445/2000. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che le risultanze processuali avrebbero dovuto imporre una decisione assolutoria dell'Orlandi, che non indusse alcuno in errore: l'ipotesi accusatoria è che l'imputato, agente immobiliare, formò un falso modello di pagamento F23 attestante il versamento della tassa di registro di un contratto di locazione, poi utilizzato dalla locatrice Rosanna Franciosi per attestare l'avvenuto pagamento con istanza di autotutela, ma la realtà è che la gestione di quella proprietà era stata affidata dalla Franciosi alla nuora, la quale aveva contestato già da tempo all'Orlandi la presunta falsificazione delle ricevute degli F23 e ne era dunque ben consapevole.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 48 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32425/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso appare inammissibile. Il motivo di doglianza investe infatti profili di puro merito, risolvendosi nella sollecitazione al giudice di legittimità affinché proceda a una non consentita rivalutazione del materiale probatorio; anche da un punto di vista logico, peraltro, il fatto che della falsificazione dei modelli fosse consapevole la nuora della Franciosi (per essersene evidentemente avveduta in alcuni casi) non implica automaticamente che anche la persona offesa disponesse degli stessi strumenti di conoscenza. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDI GABRIELE nato a MILANO il 02/05/1965 avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Gabriele Orlandi ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Milano: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito qualificato ex artt. 48 cod. pen. e 76 del d.P.R. n. 445/2000. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che le risultanze processuali avrebbero dovuto imporre una decisione assolutoria dell'Orlandi, che non indusse alcuno in errore: l'ipotesi accusatoria è che l'imputato, agente immobiliare, formò un falso modello di pagamento F23 attestante il versamento della tassa di registro di un contratto di locazione, poi utilizzato dalla locatrice Rosanna Franciosi per attestare l'avvenuto pagamento con istanza di autotutela, ma la realtà è che la gestione di quella proprietà era stata affidata dalla Franciosi alla nuora, la quale aveva contestato già da tempo all'Orlandi la presunta falsificazione delle ricevute degli F23 e ne era dunque ben consapevole.
Il ricorso appare inammissibile. Il motivo di doglianza investe infatti profili di puro merito, risolvendosi nella sollecitazione al giudice di legittimità affinché proceda a una non consentita rivalutazione del materiale probatorio; anche da un punto di vista logico, peraltro, il fatto che della falsificazione dei modelli fosse consapevole la nuora della Franciosi (per essersene evidentemente avveduta in alcuni casi) non implica automaticamente che anche la persona offesa disponesse degli stessi strumenti di conoscenza. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. 'DEPOSITATA IN . AP,10ELLERIA Il Consigliere estensore Il Pr sidente I