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Ordinanza — n. 32424/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fraud conviction, ruling defendant's factual role as manager established regardless of formal appointment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32424/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds raised by the defense. The defense argued that a decisive evidentiary profile regarding the cessation of the defendant's role as administrator was not evaluated, despite proof of his departure from the position. The court rejected this claim, holding that the defendant's liability stemmed from his actual management of the business as both legal representative and de facto manager, regardless of the lack of formal appointment documentation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The criminal liability of a person for fraudulent bankruptcy is established based on their factual role as the manager of the business, irrespective of whether a formal appointment as administrator was completed.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy liability de facto manager status formal appointment requirements inadmissible appeal grounds business management role bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie amministrazione infedele

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDORICCHIO GIULIO nato a CONEGLIANO il 24/11/1950 avverso la sentenza del 15/03/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Giulio Bendoricchio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bologna: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di bancarotta fraudolenta documentale. La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, facendo presente che non sarebbe stato valutato un profilo decisivo, risultante da prova documentale (l'avvenuta cessazione del Bendoricchio dalla carica di amministratore della società fallita, comunque dimostrata malgrado non fosse stata formalizzata la nomina del nuovo amministratore mediante deposito presso la Camera di commercio).- Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo.

La Corte territoriale, infatti, chiarisce che la responsabilità dell'imputato deriva dall'essere egli comunque stato il gestore dell'attività imprenditoriale svolta dalla società, vuoi come legale rappresentante vuoi in via di fatto: ciò anche in base alla condotta dello stesso imputato successiva alla presunta nomina del nuovo amministratore formale (v. pag. 2 della motivazione della sentenza oggetto di ricorso). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore ente ssichelli 'DEPOSIT