Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32423/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for drug trafficking, rejecting defense's factual claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32423/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Antonio Nesti inadmissible, rejecting his challenge to the conviction for drug trafficking. The defense argued the defendant was merely mistaken in identifying his brother's vehicle, but the court found the prosecution's evidence proved Nesti was on foot, surrendered drugs, and fled. Consequently, the court ruled the appeal was merit-based and unfounded, ordering Nesti to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 496 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: An appeal challenging a criminal conviction based on disputed factual versions is inadmissible if the court's findings are supported by public official evidence and the legal qualification of the offense remains correct.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility drug trafficking conviction factual dispute rejection public official evidence court costs and fine uso di false generalità falsa testimonianza pseudonimo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Art. 496 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
Il secondo motivo è parimenti inconsistente, già per come prospettato nel ricorso: laddove ci si trovasse al cospetto di una recidiva reiterata e infraquinquennale ma non anche specifica, infatti, si tratterebbe comunque di recidiva qualificata ex art. 99 co.
Legge n. 103/2017
186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.
art. 496 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NESTI ANTONIO nato a SANTA MARIA A MONTE il 07/12/1967 avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Antonio Nesti ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Firenze: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito qualificato ex art. 496 cod. pen. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che le risultanze processuali avrebbero dovuto imporre una decisione assolutoria del Nesti: questi, sottoposto a un controllo su strada mentre era alla guida di un veicolo, indicò le generalità del fratello Andrea per mera svista, perché convinto che gli fosse stato chiesto a chi appartenesse il mezzo; tant'è che il giorno successivo si era financo recato presso l'ufficio dei verbalizzanti per esibire il relativo libretto di circolazione.

In ogni caso, in via subordinata, all'imputato risulta erroneamente contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, in difetto dei relativi presupposti. Il ricorso appare inammissibile. Il primo motivo è infatti inerente il merito e manifestamente infondato, atteso che quella indicata nell'atto di impugnazione è solo la versione del prevenuto: la realtà, attestata dai pubblici ufficiali, è invece che egli venne controllato mentre era a piedi e nessuno ebbe a chiedergli documentazione relativa a un veicolo, ma fu lui a consegnare un paio di involucri contenenti sostanza stupefacente per poi darsi alla fuga dopo aver dichiarato di chiamarsi Andrea Nesti (e, il giorno successivo, lo stesso Nesti fu arrestato in casa in esecuzione di un provvedimento già emesso a suo carico per altro titolo e uno dei militari operanti lo riconobbe come colui che era stato fermato e si era dileguato poche ore prima).

Il secondo motivo è parimenti inconsistente, già per come prospettato nel ricorso: laddove ci si trovasse al cospetto di una recidiva reiterata e infraquinquennale ma non anche specifica, infatti, si tratterebbe comunque di recidiva qualificata ex art. 99 co. 4 cod. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente o Micheli Ma essi helli , DEPOSITAT