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Ordinanza — n. 32422/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32422/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32422/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZO LILIANA nato a MIRANO il 24/03/1936 SANTELLO GIORGIO nato a VENEZIA il 25/04/1934 avverso la sentenza del 03/04/2019 del GIUDICE DI PACE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Giorgio Santello e Liliana Rizzo, con atto unico curato nell'interesse di entrambi gli assistiti, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei suddetti dal Giudice di pace di Venezia: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda un addebito di concorso in lesioni personali, reato in ipotesi commesso in danno di Vanda Rigo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32422/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZO LILIANA nato a MIRANO il 24/03/1936 SANTELLO GIORGIO nato a VENEZIA il 25/04/1934 avverso la sentenza del 03/04/2019 del GIUDICE DI PACE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Giorgio Santello e Liliana Rizzo, con atto unico curato nell'interesse di entrambi gli assistiti, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei suddetti dal Giudice di pace di Venezia: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda un addebito di concorso in lesioni personali, reato in ipotesi commesso in danno di Vanda Rigo.

Parole chiave

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risarcimento del danno alla persona lesione alla caviglia violenza domestica lesione al polso risarcimento per atto illecito lesione personale semplice

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZO LILIANA nato a MIRANO il 24/03/1936 SANTELLO GIORGIO nato a VENEZIA il 25/04/1934 avverso la sentenza del 03/04/2019 del GIUDICE DI PACE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Giorgio Santello e Liliana Rizzo, con atto unico curato nell'interesse di entrambi gli assistiti, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei suddetti dal Giudice di pace di Venezia: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda un addebito di concorso in lesioni personali, reato in ipotesi commesso in danno di Vanda Rigo.

La difesa deduce vizi della motivazione per travisamento della prova, con riguardo alla valutazione sia del certificato medico versato in atti (che attesta "policontusioni da percosse" ma, a proposito di quest'ultimo richiamo, si limita a dare atto di quel che dichiarò la presunta persona offesa, senza formulare giudizi di compatibilità con gli esiti riscontrati) sia delle dichiarazioni della stessa Rigo (che disse genericamente di essere stata colpita da entrambi gli odierni ricorrenti con calci e pugni, per poi descrivere la dinamica delle lesioni attribuendo alla Rizzo solo ipotetici graffi che le avrebbe procurato al viso, di cui però non rimasero segni di sorta.

La Rigo, inoltre, sarebbe incorsa in contraddizioni varie a proposito della descrizione dell'accaduto e del suo comportamento successivo ai fatti. Con una memoria depositata in vista dell'odierna udienza, la difesa ha insistito nelle proprie doglianze, facendo presente che il reato risulta comunque prescritto. Il ricorso appare inammissibile e, in quanto tale, non consente di ritenere validamente incardinato il rapporto processuale ai fini dell'eventuale presa d'atto di una causa di estinzione del reato (la prescrizione, stando al computo offerto dalla difesa, si sarebbe comunque perfezionata dopo la pronuncia della sentenza di appello).

Le censure mosse nell'interesse degli imputati riguardano infatti il merito della vicenda, e si risolvono in una mera sollecitazione al giudice di legittimità affinché proceda a una non consentita attività di rivalutazione del materiale probatorio; la sentenza impugnata, del resto, già chiarisce come il verificarsi di un diverbio tra i coniugi Santelli- Rizzo e la Rigo (occupanti due abitazioni del medesimo stabile) fosse stato percepito anche da altri condomini, che riferirono di voci concitate e porte sbattute, mentre il certificato riscontrò pur sempre la presenza di ematomi sul corpo della querelante, le cui cause ben potevano individuarsi nelle pur riferite percosse.

Quanto alla presenza di lesioni non solo sul torace ma anche alla schiena della Rigo, va tenuto conto che costei dichiarò di essere stata anche spinta contro un muro retrostante: il tutto in un contesto unitario di compartecipazione dei due imputati all'azione violenta. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Micheli M essichelli c- DEPOSI