Sentenza — n. 32420/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA MASSIMILIANO nato a ROMA il 22/04/1972 avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Massimiliano Trombetta ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma; la difesa lamenta violazione di legge processuale, facendo presente che il Trombetta non avrebbe mai avuto rituale conoscenza del procedimento (come già sostenuto impugnando la decisione di primo grado).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32420/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA MASSIMILIANO nato a ROMA il 22/04/1972 avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Massimiliano Trombetta ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma; la difesa lamenta violazione di legge processuale, facendo presente che il Trombetta non avrebbe mai avuto rituale conoscenza del procedimento (come già sostenuto impugnando la decisione di primo grado).
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA MASSIMILIANO nato a ROMA il 22/04/1972 avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Massimiliano Trombetta ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma; la difesa lamenta violazione di legge processuale, facendo presente che il Trombetta non avrebbe mai avuto rituale conoscenza del procedimento (come già sostenuto impugnando la decisione di primo grado).
La tesi del ricorrente è che in atti si rinviene soltanto un avviso, indirizzato al Trombetta presso un suo presunto domicilio in Romania, recante l'invito a eleggere domicilio in Italia; le successive notifiche vennero poi effettuate sul presupposto che quell'invito fosse stato valido, ma nulla autorizza a ritenere che lo stesso fosse stato concretamente recapitato all'interessato, in difetto di annotazioni di sorta (vi si rinviene soltanto una firma illeggibile, senza l'indicazione del soggetto - il destinatario, un familiare, o un incaricato - che ebbe ad apporla, e comunque difforme da altre presenti nel fascicolo, certamente riconducibili al Trombetta).
Deve prendersi atto della ormai maturata prescrizione del reato ascritto al ricorrente (perfezionatasi il 20/06/2019): il motivo di doglianza articolato - per quanto, verosimilmente, immeritevole di accoglimento - non può ritenersi inammissibile, atteso che il percorso argomentativo seguito dalla Corte romana muove dall'erroneo presupposto che l'avviso richiamato dalla difesa fosse stato notificato presso un "domicilio dichiarato" dal Trombetta, quando invece si trattava di un suo recapito all'estero accertato tramite organi di polizia. Si impongono, pertanto, le determinazioni in dispositivo.
P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore I residente aolo Mich li ssichelli TA TA I N CA