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Ordinanza — n. 32419/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32419/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32419/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO SILVANA nato a PALERMO il 11/09/1972 avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Silvana Sorrentino ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Palermo e recante la declaratoria di inammissibilità di un atto di impugnazione presentato nell'interesse della stessa Sorrentino nei riguardi di una sentenza del Tribunale della stessa città (del 07/12/2018).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32419/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia favoreggiamento eccezione di buona fede truffa aggravata fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO SILVANA nato a PALERMO il 11/09/1972 avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Silvana Sorrentino ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Palermo e recante la declaratoria di inammissibilità di un atto di impugnazione presentato nell'interesse della stessa Sorrentino nei riguardi di una sentenza del Tribunale della stessa città (del 07/12/2018).

La difesa si duole della ritenuta inammissibilità e della violazione del favor impugnationis, lamentando che i motivi di gravame non erano affetti dalla presunta genericità, sia intrinseca che estrinseca, affermata dalla Corte territoriale (il fatto addebitato all'imputata consisteva in un furto di energia elettrica, ed era stato fra l'altro rappresentata l'assenza di prove certe sulla consapevolezza da parte della donna dell'ipotizzato allaccio abusivo alla rete). Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza delle doglianze. Come correttamente rilevato dalla Corte di merito, i motivi di appello erano senz'altro inammissibili, ove si consideri che: - la buona fede della Sorrentino nell'utilizzare l'impianto oggetto di manomissione era stata rappresentata su basi meramente assertive, senza superare i rilievi del Tribunale (secondo cui l'abusività dell'allaccio, realizzato "bypassando il contatore", era tale da risultare immediatamente visibile); - già il primo giudice aveva escluso, per il solo trovarsi al cospetto di una ipotesi di furto aggravato e dunque per limiti edittali, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. alla fattispecie in esame, non di meno sollecitata nuovamente in sede di impugnazione; - nessun argomento era stato esposto in concreto dall'appellante per indicare la doverosità di un più favorevole giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche rispetto alla ravvisata circostanza di segno contrario.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Mari