Ordinanza — n. 32417/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STABILE SALVATORE nato a ERICE il 09/04/1991 STABILE LEONARDO nato a ERICE il 13/09/1986 avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO I rispettivi difensori di Salvatore e Leonardo Stabile, con atti distinti, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei loro assistiti dalla Corte di appello di Palermo: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda reciproci addebiti di lesioni personali aggravate dall'uso di strumenti atti a offendere.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32417/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa di Salvatore Stabile lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della decisione impugnata, facendo presente che in favore del ricorrente sarebbe stato doveroso riconoscere la scriminante della legittima difesa, visto che egli si era limitato a reagire a un'aggressione portatagli dal fratello (che lo aveva minacciato e colpito al braccio con un paio di forbici: a quel punto, aveva imbracciato il primo oggetto disponibile e idoneo a realizzare un'azione di difesa (un fucile subacqueo). In ogni caso, la vicenda sarebbe stata da intendere connotata da minima offensività, avendo i due germani fatto pace subito dopo, con conseguente applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STABILE SALVATORE nato a ERICE il 09/04/1991 STABILE LEONARDO nato a ERICE il 13/09/1986 avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO I rispettivi difensori di Salvatore e Leonardo Stabile, con atti distinti, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei loro assistiti dalla Corte di appello di Palermo: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda reciproci addebiti di lesioni personali aggravate dall'uso di strumenti atti a offendere.
La difesa di Salvatore Stabile lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della decisione impugnata, facendo presente che in favore del ricorrente sarebbe stato doveroso riconoscere la scriminante della legittima difesa, visto che egli si era limitato a reagire a un'aggressione portatagli dal fratello (che lo aveva minacciato e colpito al braccio con un paio di forbici: a quel punto, aveva imbracciato il primo oggetto disponibile e idoneo a realizzare un'azione di difesa (un fucile subacqueo). In ogni caso, la vicenda sarebbe stata da intendere connotata da minima offensività, avendo i due germani fatto pace subito dopo, con conseguente applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
La difesa di Leonardo Stabile propone soltanto la seconda delle censure mosse dal coimputato e appena illustrate, in termini sovrapponibili. I ricorsi appaiono inammissibili. Quanto all'invocata legittima difesa, i giudici di merito hanno già chiarito che il gesto di Salvatore Stabile di utilizzare un fucile subacqueo in danno del fratello Leonardo (rimasto colpito di striscio a un fianco) avvenne quando la prima aggressione di quest'ultimo si era già esaurita, tanto che lo stesso Leonardo si era praticamente barricato nella cucina della casa ove entrambi abitavano.
Ineccepibile è poi il rilievo della Corte territoriale, secondo cui l'avere entrambi impiegato armi era da intendersi dimostrativo della non modesta offensività delle rispettive condotte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente olo Micr Mari ssich li