Ordinanza — n. 32416/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERT LUCA nato a TRENTO il 29/03/1980 avverso la sentenza del 22/05/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Luca Bert ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Trento: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di bancarotta semplice. La difesa lamenta violazione di legge con riguardo all'omessa applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen.: sul punto, i giudici di merito si sarebbero limitati a porre in risalto alcuni precedenti e pendenze del Bert, per fatti di modesto allarme sociale, nonché la circostanza che egli avrebbe arrecato un non meglio precisato vulnus agli interessi del ceto creditorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32416/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERT LUCA nato a TRENTO il 29/03/1980 avverso la sentenza del 22/05/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Luca Bert ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Trento: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di bancarotta semplice. La difesa lamenta violazione di legge con riguardo all'omessa applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen.: sul punto, i giudici di merito si sarebbero limitati a porre in risalto alcuni precedenti e pendenze del Bert, per fatti di modesto allarme sociale, nonché la circostanza che egli avrebbe arrecato un non meglio precisato vulnus agli interessi del ceto creditorio.
Inoltre, la motivazione licenziata dalla Corte territoriale sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui ribadisce la negazione al Bert delle attenuanti generiche, sulla base di un presunto atteggiamento "noncurante" dell'imputato dinanzi alle richieste del curatore fallimentare: non è stato considerato, da un lato, che il silenzio o l'inerzia dinanzi ad iniziative suscettibili di portata inquisitoria costituisce manifestazione del diritto di difesa, e dall'altro che il ricorrente subentrò ad altri quale amministratore della società poi fallita soltanto negli ultimi nove mesi.
Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi. Quanto alla invocata, particolare tenuità del fatto, la Corte di appello segnala non solo i precedenti (anche in materia tributaria) del Bert, ma soprattutto il fatto che le scritture contabili della fallita non erano state affatto istituite, così derivandone - per l'impossibilità dei creditori di disporre di uno strumento essenziale ai fini della verifica della gestione sociale - un non marginale grado di offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. In ordine alle generiche, la difesa non indica alcun concreto elemento suscettibile di positiva valutazione, limitandosi a ribadire il rilievo della brevità del tempo in cui l'imputato fu titolare della carica di amministratore: tempo, al contrario, correttamente già considerato dai giudici di secondo grado financo sovrabbondante al fine di pretendere che egli, come doveroso, si attivasse per rimediare alle carenze gestionali di chi lo aveva preceduto.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente o Micheli Maria Vessichelli i D !T