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Sentenza — n. 32413/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32413/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32413/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASQUINO FABIO nato a NAPOLI il 01/05/1975 avverso la sentenza del 03/05/2019 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Fabio Pasquino ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dal Tribunale di Napoli; la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di minaccia, reato in ipotesi commesso in danno di Valentina Giannini. Nell'interesse del ricorrente si deduce violazione di legge, per essere stati erroneamente ravvisati i presupposti della ravvisabilità del delitto de quo, sia sul piano dell'elemento materiale che su quello del dolo (la frase pronunciata e la complessiva condotta tenuta dal Pasquino avrebbero dovuto intendersi prive di qualsivoglia connotato volto all'intimidazione della persona offesa).

Regesto Legislator

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art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32413/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Successivamente alla proposizione dell'atto di impugnazione, è comunque intervenuta la remissione della querela da parte della Giannini, con la contestuale accettazione a firma del ricorrente. Deve dunque prendersi atto dell'intervenuta causa estintiva del reato contestato, per effetto della descritta remissione di querela: ne consegue, nella forma di cui in intestazione, la pronuncia in dispositivo. Conformemente alle intese fra le parti, coerenti al dettato dell'art. 340 cod. proc. pen., si impone la condanna del querelato alle spese. P. Q. M.

Parole chiave

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minaccia azione legale a scopo intimidatorio condanna al pagamento pecuniario riscossione di pene pecuniarie violenza o minaccia contro le autorità perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 340 cod. proc. pen
Conformemente alle intese fra le parti, coerenti al dettato dell'art. 340 cod. proc. pen., si impone la condanna del querelato alle spese.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASQUINO FABIO nato a NAPOLI il 01/05/1975 avverso la sentenza del 03/05/2019 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Fabio Pasquino ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dal Tribunale di Napoli; la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di minaccia, reato in ipotesi commesso in danno di Valentina Giannini. Nell'interesse del ricorrente si deduce violazione di legge, per essere stati erroneamente ravvisati i presupposti della ravvisabilità del delitto de quo, sia sul piano dell'elemento materiale che su quello del dolo (la frase pronunciata e la complessiva condotta tenuta dal Pasquino avrebbero dovuto intendersi prive di qualsivoglia connotato volto all'intimidazione della persona offesa).

Successivamente alla proposizione dell'atto di impugnazione, è comunque intervenuta la remissione della querela da parte della Giannini, con la contestuale accettazione a firma del ricorrente. Deve dunque prendersi atto dell'intervenuta causa estintiva del reato contestato, per effetto della descritta remissione di querela: ne consegue, nella forma di cui in intestazione, la pronuncia in dispositivo. Conformemente alle intese fra le parti, coerenti al dettato dell'art. 340 cod. proc. pen., si impone la condanna del querelato alle spese. P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore I residente Paolo Micheli M ssichelli N F