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Ordinanza — n. 32412/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32412/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32412/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENCI STEFANO nato a MILANO il 09/07/1974 avverso la sentenza del 17/09/2019 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Stefano Cenci ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dal Tribunale di Alessandria: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di minaccia. La difesa lamenta violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato, atteso che il contesto in cui le presunte frasi intimidatorie vennero pronunciate (un litigio dovuto a semplice tensione di rapporti tra vicini, nel corso del quale il Cenci si sarebbe rivolto alle controparti con l'espressione "vi spacco la faccia a tutti") non fu tale da concretizzare alcuna portata minatoria effettiva alle frasi in questione, certamente non idonee a produrre un reale turbamento in capo alle persone offese.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 612 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32412/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. • 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale reati di comune pericolo minaccia alla sicurezza pubblica pubblica istigazione a delinquere pericolo concreto reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Nell'interesse del ricorrente si deducono altresì carenze motivazionali della sentenza impugnata sull'omessa applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen.
art. 612 cod. pen
Non va dimenticata, del resto, la pacifica natura di reato di pericolo del delitto sanzionato dall'art. 612 cod. pen., per cui non è neppure necessario che un turbamento si produca davvero nel soggetto destinatario delle espressioni.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENCI STEFANO nato a MILANO il 09/07/1974 avverso la sentenza del 17/09/2019 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Stefano Cenci ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dal Tribunale di Alessandria: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di minaccia. La difesa lamenta violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato, atteso che il contesto in cui le presunte frasi intimidatorie vennero pronunciate (un litigio dovuto a semplice tensione di rapporti tra vicini, nel corso del quale il Cenci si sarebbe rivolto alle controparti con l'espressione "vi spacco la faccia a tutti") non fu tale da concretizzare alcuna portata minatoria effettiva alle frasi in questione, certamente non idonee a produrre un reale turbamento in capo alle persone offese.

Quanto al dolo, i giudici di merito ne avrebbero affermato la ravvisabilità su basi apodittiche, escludendo che l'imputato si fosse limitato a sfoghi istintivi. Nell'interesse del ricorrente si deducono altresì carenze motivazionali della sentenza impugnata sull'omessa applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. (in relazione alla quale il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare gli argomenti esposti dal giudice di primo grado). Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi. Le prime doglianze, in ordine alla configurabilità del delitto in rubrica, non tengono conto delle peculiarità della fattispecie concreta: dovendosi appunto avere riguardo al contesto, non è chi non veda come il rappresentare a taluno, nel corso di un acceso e prolungato diverbio, la volontà di picchiarlo e fargli del male costituisca condotta indubbiamente lesiva della libertà morale della vittima, che si sente prospettare un male ingiusto.

Tanto più quando le parole si accompagnino - come accaduto nella vicenda oggi sub judice - al gesto di scavalcare una ringhiera, dimostrativo dell'intenzione di raggiungere fisicamente la persona minacciata. Non va dimenticata, del resto, la pacifica natura di reato di pericolo del delitto sanzionato dall'art. 612 cod. pen., per cui non è neppure necessario che un turbamento si produca davvero nel soggetto destinatario delle espressioni. Con riferimento alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., vero è che il Tribunale si è limitato a ribadire quanto evidenziato nella sentenza oggetto di gravame, ma evidenziando il profilo decisivo - per consolidata giurisprudenza di questa Corte - dell'impossibilità di applicare l'istituto de quo nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. • 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente p aolo Mic l' ei M esi