Ordinanza — n. 32411/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRATO FABRIZIO nato a LIPARI il 16/12/1969 avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Fabrizio Serrato ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Messina: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di lesioni personali, reato in ipotesi commesso in danno di Paolo Salamone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32411/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alle generiche, correttamente negate al ricorrente (anche) in ragione di un precedente penale specifico, l'allegazione difensiva si fonda sugli stessi elementi di cui al primo motivo: del resto, laddove dovesse ritenersi - il che non risulta in alcun modo possibile - che il Serrato non fece che difendersi, si dovrebbe semmai discutere di una causa di giustificazione e non già di mere attenuanti. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRATO FABRIZIO nato a LIPARI il 16/12/1969 avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Fabrizio Serrato ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Messina: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di lesioni personali, reato in ipotesi commesso in danno di Paolo Salamone.
La difesa lamenta carenze motivazionali della sentenza impugnata, facendo presente che la dinamica del fatto ricostruita dai giudici di merito (il Serrato avrebbe inseguito il Salamone e Pietro Angelo Grimaldi, coimputati poi prosciolti per la ritenuta insussistenza del delitto di rissa, verso i bagni di un locale, colpendo in seguito la persona offesa) non appare adeguatamente provata: a parte le interessate dichiarazioni dei presunti aggrediti, alcuni testi fornirono dati di scarso rilievo, avendo riferito di precarie condizioni di visibilità, o addirittura confliggenti (quanto al luogo in cui vi sarebbe stato lo scontro fisico).
Altri testimoni ancora avevano riferito di percosse reciproche, proseguite anche all'esterno del locale e mai concentrate solo sulla persona del Salamone. Il ricorso appare inammissibile. La prima doglianza, afferente il merito della vicenda, si risolve in una non consentita sollecitazione al giudice di legittimità affinché proceda ad un nuovo esame del materiale probatorio. Il Serrato, del resto, fu indicato da più soggetti come colui che manifestava particolare intento aggressivo verso il Salamone e il Grimaldi, venendo subito riconosciuto e indicato alle forze dell'ordine dalla stessa persona offesa; il fatto che altri soggetti presenti all'episodio, per l'angolo visuale o la scarsa luminosità, non furono in grado di effettuare ricognizioni di sorta è perciò irrilevante.
Quanto alle generiche, correttamente negate al ricorrente (anche) in ragione di un precedente penale specifico, l'allegazione difensiva si fonda sugli stessi elementi di cui al primo motivo: del resto, laddove dovesse ritenersi - il che non risulta in alcun modo possibile - che il Serrato non fece che difendersi, si dovrebbe semmai discutere di una causa di giustificazione e non già di mere attenuanti. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presi