Ordinanza — n. 32410/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NOCE LUIGI nato a NAPOLI il 12/09/1959 TEMPIO LUIGI nato a NAPOLI il 28/06/1966 avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO I rispettivi difensori di Luigi Noce e Luigi Tempio, con atti distinti, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei loro assistiti dalla Corte di appello di Perugia: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda più addebiti di tentato furto in abitazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32410/2021 — snpen · Corte di Cassazione: III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, risultano ineccepibilmente valorizzati, in chiave negativa, i numerosi precedenti specifici di entrambi gli imputati, financo arrestati in flagranza di reato e perciò rei confessi su fatti che giammai avrebbero potuto negare. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NOCE LUIGI nato a NAPOLI il 12/09/1959 TEMPIO LUIGI nato a NAPOLI il 28/06/1966 avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO I rispettivi difensori di Luigi Noce e Luigi Tempio, con atti distinti, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei loro assistiti dalla Corte di appello di Perugia: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda più addebiti di tentato furto in abitazione.
La difesa del Noce lamenta un errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nel computo della pena. La difesa del Tempio deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio, alla luce delle immediate ammissioni di responsabilità del proprio assistito e del suo comportamento processuale in genere. I ricorsi appaiono inammissibili. Quanto al Noce, l'atto di impugnazione si rivela ictu °cuti generico, non indicando in alcun modo in cosa consisterebbe e dove dovrebbe rinvenirsi il segnalato (ma non meglio esplicitato) errore nel computo della pena.
Quanto al Tempio, va qui ribadito che - secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte - la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez.
III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, risultano ineccepibilmente valorizzati, in chiave negativa, i numerosi precedenti specifici di entrambi gli imputati, financo arrestati in flagranza di reato e perciò rei confessi su fatti che giammai avrebbero potuto negare. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore I Presidente PO1. Micheli M essi helli n D E. POSI "i".
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