Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32409/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32409/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32409/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA COSTEL nato il 25/04/1975 avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Costei Mustafa ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Napoli: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di furto aggravato. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che le risultanze processuali avrebbero dovuto imporre una decisione assolutoria del Mustafa, sia per l'insussistenza del fatto sia perché la colpevolezza dello stesso sarebbe stata apoditticamente affermata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32409/2021 — snpen · Corte di Cassazione: III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, risultano financo illustrate le ragioni del lieve discostamento dal minimo edittale operato dal primo giudice, anche a causa dei plurimi precedenti specifici dell'imputato: ciò rende ineccepibile la determinazione di considerare le pur concesse attenuanti generiche soltanto equivalenti con le circostanze di segno contrario (inclusa la recidiva). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali aggravamento della pena punibilità responsabilità penale scemata imputabilità circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA COSTEL nato il 25/04/1975 avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Costei Mustafa ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Napoli: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di furto aggravato. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che le risultanze processuali avrebbero dovuto imporre una decisione assolutoria del Mustafa, sia per l'insussistenza del fatto sia perché la colpevolezza dello stesso sarebbe stata apoditticamente affermata.

In ogni caso, in via subordinata, l'imputato avrebbe meritato la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, ed un trattamento sanzionatorio più mite. Il ricorso appare inammissibile. Il primo motivo è infatti generico, non evidenziando neppure a titolo esemplificativo quali elementi (in ipotesi, decisivi in chiave liberatoria) sarebbero stati pretermessi dai giudici di appello. Non va trascurato, del resto, che la sentenza di primo grado era stata impugnata solo in punto di statuizioni quoad poenam e non quanto alla responsabilità del Mustafa, che anzi - come segnala la Corte territoriale - fu ammessa da lui stesso.

Va poi ribadito che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, risultano financo illustrate le ragioni del lieve discostamento dal minimo edittale operato dal primo giudice, anche a causa dei plurimi precedenti specifici dell'imputato: ciò rende ineccepibile la determinazione di considerare le pur concesse attenuanti generiche soltanto equivalenti con le circostanze di segno contrario (inclusa la recidiva). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Micheli • Vess•chelli 052--Ì d) EPC:i3r7: