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Ordinanza — n. 32408/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32408/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32408/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRUSENDI RICCARDO nato a PONTREMOLI il 28/05/1944 CARPENTIERI GIOVANNI nato a ROCCAPIEMONTE il 16/05/1971 avverso la sentenza del 07/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO I rispettivi difensori di Riccardo Trusendi e Giovanni Carpentieri, con atti distinti, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei loro assistiti dalla Corte di appello di Bologna: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda un addebito di bancarotta patrimoniale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32408/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi di doglianza formulati nell'interesse del Carpentieri riproducono ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza il difetto di specificità del motivo - rilevante ai sensi dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. - va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione» (Cass., Sez.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta responsabilità dell'amministratore compenso del curatore fallimentare cattiva gestione capacità economica irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRUSENDI RICCARDO nato a PONTREMOLI il 28/05/1944 CARPENTIERI GIOVANNI nato a ROCCAPIEMONTE il 16/05/1971 avverso la sentenza del 07/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO I rispettivi difensori di Riccardo Trusendi e Giovanni Carpentieri, con atti distinti, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei loro assistiti dalla Corte di appello di Bologna: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda un addebito di bancarotta patrimoniale.

La difesa del Trusendi lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta colpevolezza del ricorrente, contestualmente assolto da altre accuse (una delle quali afferente una ipotesi di bancarotta documentale, di cui alla medesima procedura concorsuale): mancherebbero, infatti, elementi di certezza sui fatti-reato de quibus, anche alla luce del contenuto di una relazione di consulenza tecnica di parte apoditticamente ignorata dai giudici di merito. La difesa del Carpentieri censura la ritenuta sussistenza del dolo in capo all'imputato, amministratore dì diritto della società dichiarata fallita, atteso che la sua responsabilità sarebbe stata desunta dalla mera circostanza dell'avere egli accettato la carica, così assumendosi il rischio della realizzazione di condotte illecite da parte di altri: tale logica argomentativa, tuttavia, risulta superata dalla giurisprudenza di legittimità, che distingue i casi di bancarotta documentale (dove un obbligo di tenuta della contabilità grava in effetti sull'amministratore formale per il solo fatto dell'avere egli acquisito la veste de qua) da quelli dì bancarotta per distrazione.

In ogni caso, il dato che vorrebbe il Carpentieri in grado di determinarsi autonomamente nella gestione dell'attività aziendale risulterebbe smentito dalle risultanze processuali, a partire dalle stesse dichiarazioni del coimputato (il quale sostenne di avere proposto al ricorrente, suo ex dipendente, di diventare legale rappresentante della società, mantenendo però ogni potere decisionale come amministratore di fatto). I ricorsi appaiono inammissibili. Quanto al Trusendi, l'atto di impugnazione si rivela ictu ocu/i generico, limitandosi a contestare l'affermazione di penale responsabilità senza tenere conto dell'analitico percorso argomentativo che ha condotto i giudici di merito a ravvisare il delitto di bancarotta patrimoniale con riguardo ad una pluralità di cessioni di beni (trattori stradali, autocisterne, rimorchi), in parte realizzate in favore di altra società facente capo allo stesso imputato; reato, dunque, per la cui configurabilità non potevano certo rilevare le medesime ragioni fondanti l'assoluzione disposta per il ben diverso addebito di bancarotta documentale.

I motivi di doglianza formulati nell'interesse del Carpentieri riproducono ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza il difetto di specificità del motivo - rilevante ai sensi dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. - va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione» (Cass., Sez.

II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo). Già in precedenza, e nello stesso senso, si era rilevato che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Cass., Sez. VI, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone, Rv 243838).

La Corte di merito, al di là dell'avere analizzato o meno nel dettaglio tutte le operazioni distrattive ed il ruolo svolto dal Carpentieri in ciascuna delle stesse, ha comunque precisato che egli non si limitò ad accettare la carica di amministratore nella società poi fallita (della quale conosceva comunque le dinamiche, essendo stato a lungo dipendente del coimputato), ma divenne nel contempo legale rappresentante anche della società in favore della quale le operazioni medesime furono perfezionate, sempre riconducibile al Trusendi. E, visto che si trattò di cessioni senza il pagamento di corrispettivi di sorta, l'evidenza dell'antieconomicità delle operazioni per la fallita fu di immediata evidenza.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. , D E P 0 r"is.A IN I CANCLL'... ' Il Consigli