Ordinanza — n. 32407/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE PANTALEONE nato a PAGANI il 04/04/1967 avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Pantaleone Pepe ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Torino: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato rìguarda un addebito dì bancarotta semplice. La difesa lamenta violazione di legge e carenze motivazionali della sentenza impugnata, segnalando che i giudici di merito avrebbero erroneamente negato di attribuire la doverosa prevalenza alle pur concesse attenuanti generiche, rispetto alla contestata recidiva: ciò in quanto la recidiva de qua, malgrado indicata come reiterata, specifica ed infraquinquennale, risulta ritenuta solo sulla base della mera presa d'atto dei precedenti del Pepe, senza alcuna valutazione della - in ipotesi - accresciuta pericolosità del ricorrente in esito alla sua ricaduta in attività illecite.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32407/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo). Nei motivi di appello, peraltro, la difesa non aveva dedotto la non ravvísabilità della recidiva, ma solo la minusvalenza della stessa rispetto alle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE PANTALEONE nato a PAGANI il 04/04/1967 avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Pantaleone Pepe ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Torino: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato rìguarda un addebito dì bancarotta semplice. La difesa lamenta violazione di legge e carenze motivazionali della sentenza impugnata, segnalando che i giudici di merito avrebbero erroneamente negato di attribuire la doverosa prevalenza alle pur concesse attenuanti generiche, rispetto alla contestata recidiva: ciò in quanto la recidiva de qua, malgrado indicata come reiterata, specifica ed infraquinquennale, risulta ritenuta solo sulla base della mera presa d'atto dei precedenti del Pepe, senza alcuna valutazione della - in ipotesi - accresciuta pericolosità del ricorrente in esito alla sua ricaduta in attività illecite.
Il ricorso appare inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato che le statuizioni concernenti il bilanciamento fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggano al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo). Nei motivi di appello, peraltro, la difesa non aveva dedotto la non ravvísabilità della recidiva, ma solo la minusvalenza della stessa rispetto alle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. )DEPOS1TATA Il Consigliere estensore residente IN CANCELLERIA lo Mic