Sentenza — n. 32406/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOVATO SERGIO nato a CHIAMPO il 01/10/1950 avverso la sentenza del 19/06/2019 del TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Sergio Lovato ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dal Tribunale di Vicenza; la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda due distinti reati di lesioni personali, in ipotesi commessi in danno di Mirella Pellizzari e Giuseppe Sperandio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32406/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse del ricorrente si evidenzia che, dopo la pronuncia di primo grado, è intervenuta la remissione della querela da parte delle persone offese, con la successiva accettazione a firma del ricorrente. Deve dunque prendersi atto dell'intervenuta causa estintiva dei reati contestati, per effetto della descritta remissione di querela: ne consegue, nella forma di cui in intestazione, la pronuncia in dispositivo. Conformemente alle intese fra le parti, coerenti al dettato dell'art. 340 cod. proc. pen., si impone la condanna del querelato alle spese.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOVATO SERGIO nato a CHIAMPO il 01/10/1950 avverso la sentenza del 19/06/2019 del TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Sergio Lovato ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dal Tribunale di Vicenza; la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda due distinti reati di lesioni personali, in ipotesi commessi in danno di Mirella Pellizzari e Giuseppe Sperandio.
Nell'interesse del ricorrente si evidenzia che, dopo la pronuncia di primo grado, è intervenuta la remissione della querela da parte delle persone offese, con la successiva accettazione a firma del ricorrente. Deve dunque prendersi atto dell'intervenuta causa estintiva dei reati contestati, per effetto della descritta remissione di querela: ne consegue, nella forma di cui in intestazione, la pronuncia in dispositivo. Conformemente alle intese fra le parti, coerenti al dettato dell'art. 340 cod. proc. pen., si impone la condanna del querelato alle spese.
P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente olo Micheli Ma essichelli , DEPOSITATA IN CANCELLERI