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Ordinanza — n. 32351/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32351/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32351/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017. Questo Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle patti né altra formalità di procedura.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32351/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Questo Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle patti né altra formalità di procedura.

Parole chiave

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nuova domanda di prestazioni d'invalidità allegazioni insufficientemente motivate autorizzazione ad agire difetto di legittimazione difetto formale di procedura approvazione dei piani

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIZZARDI ALFREDO nato in ETIOPIA il 11/06/1981 avverso l'ordinanza del 25/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAq,eito a,v5Iso Ofé" udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017.

2. Questo Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle patti né altra formalità di procedura.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRES DENTE g, . DEP IN CAOSITATA NCELL ER