Ordinanza — n. 32350/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto l'annullamento del provvedimento ivi richiamato, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria dichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza, di revoca della misura del differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare, precedentemente concessa in via provvisoria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32350/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto l'annullamento del provvedimento ivi richiamato, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria dichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza, di revoca della misura del differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare, precedentemente concessa in via provvisoria.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRICI FRANCESCO nato a SAN CALOGERO il 01/09/1972 avverso l'ordinanza del 14/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAip,kt`cia vyist a>ej:91ti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto l'annullamento del provvedimento ivi richiamato, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria dichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza, di revoca della misura del differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare, precedentemente concessa in via provvisoria.
2. Deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso, atteso che, come correttamente osservato dal Tribunale di sorveglianza, il decreto del Magistrato di sorveglianza, con il quale veniva revocata nei confronti dell'odierno ricorrente la misura - concessa in via provvisoria - del differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare, rientra tra i provvedimenti di natura interlocutoria, in quanto tali non soggetti a impugnazione (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pilai, Rv. 273145). Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod, proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile in considerazione della data di emissione del provvedimento impugnato, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE n C1,,,1•4,44,1,"--...? DEP IN CANCEL