Ordinanza — n. 32349/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEROLLA NICOLA nato a LUSCIANO il 04/07/1946 avverso l'ordinanza del 07/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 luglio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Verolla Nicola di sospensione dell'esecuzione della ordinanza emessa dal medesimo Tribunale. In motivazione si evidenzia che, nelle more del concomitante ricorso per Cassazione proposto dal Verolla in relazione alla precedente ordinanza (del 26 maggio 2020) di rigetto del differimento esecuzione pena ex art. 147 comma 1, num. 2, cod. pen., non sussistono i presupposti per la sospensione quali il fumus boni iuris circa la fondatezza dell'impugnazione e il periculum in mora.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32349/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile, con trattazione de plano, perché proposto avverso un provvedimento (diniego della sodpensione di una ordinanza emessa dal giudice della esecuzione) non impugnabile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEROLLA NICOLA nato a LUSCIANO il 04/07/1946 avverso l'ordinanza del 07/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 luglio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Verolla Nicola di sospensione dell'esecuzione della ordinanza emessa dal medesimo Tribunale. In motivazione si evidenzia che, nelle more del concomitante ricorso per Cassazione proposto dal Verolla in relazione alla precedente ordinanza (del 26 maggio 2020) di rigetto del differimento esecuzione pena ex art. 147 comma 1, num. 2, cod. pen., non sussistono i presupposti per la sospensione quali il fumus boni iuris circa la fondatezza dell'impugnazione e il periculum in mora.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Verolla Nicola, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 666, 127 e 178 cod. proc. pen. . Il ricorso ribadisce la sottovalutazione della condizioni di salute del ricorrente e censura l'adozione de plano dell'ordinanza; si chiede l'annullamento del provvedimento in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con trattazione de plano, perché proposto avverso un provvedimento (diniego della sodpensione di una ordinanza emessa dal giudice della esecuzione) non impugnabile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Filipee Casa n DEPOSITATA IN