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Ordinanza — n. 32348/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal standing and failure to engage a defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32348/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to engage a defense lawyer, violating mandatory procedural requirements. The appellant, Roberto Russo, personally filed the appeal against a supervision court order without legal representation, which is prohibited under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court dismissed the appeal de plano and ordered the appellant to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if filed by an unqualified subject who has not engaged a defense lawyer, allowing the court to rule de plano without prior notice.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of legal standing mandatory defense lawyer de plano dismissal court costs liability diritto a un difensore allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Questo Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da sosàgetto non legittimato.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, in violazione dell'art. 613, gomma 1, cod.
Art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data del provvedimento impugnato.
Art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ROBERTO nato a CATANIA il 23/01/1979 avverso l'ordinanza del 12/06/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdt ayviso JI palti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017.

2. Questo Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da sosàgetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, in violazione dell'art. 613, gomma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRE IDE