Ordinanza — n. 32346/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO MIRANDA nato a ROTELLO il 03/06/1968 avverso l'ordinanza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 23 luglio 2020 la Corte di Appello di Campobasso - quale giudice della esecuzione - ha revocato, nei confronti di Di Matteo Miranda, il beneficio dell'indulto nella misura complessiva di anni tre e mesi nove di reclusione nonché pena pecuniaria, concesso con sentenze del 31.3.2008, 23.11.2012, 15.11.2013 e 7.5.2013 per effetto della sentenza (relativa a fatto commesso il 4.9.2007) emessa il 30.1.2012 dal GUP dal Tribunale di Campobasso, confermata dalla medesima Corte di Appello il 7.10.2014. Il reato per cui è intervenuta condanna alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione, oltre a pena pecuniaria, rappresenta titolo per la revoca, essendo stato commesso entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge 241 del 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32346/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta genericità dei motivi addotti. 3.1 II ricorrente non si confronta in modo adeguato con il contenuto della decisione impugnata, introducendo in modo assertivo la diversa dimensione del carico sanzionatorio. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO MIRANDA nato a ROTELLO il 03/06/1968 avverso l'ordinanza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 23 luglio 2020 la Corte di Appello di Campobasso - quale giudice della esecuzione - ha revocato, nei confronti di Di Matteo Miranda, il beneficio dell'indulto nella misura complessiva di anni tre e mesi nove di reclusione nonché pena pecuniaria, concesso con sentenze del 31.3.2008, 23.11.2012, 15.11.2013 e 7.5.2013 per effetto della sentenza (relativa a fatto commesso il 4.9.2007) emessa il 30.1.2012 dal GUP dal Tribunale di Campobasso, confermata dalla medesima Corte di Appello il 7.10.2014. Il reato per cui è intervenuta condanna alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione, oltre a pena pecuniaria, rappresenta titolo per la revoca, essendo stato commesso entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge 241 del 2006.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Di Matteo Miranda, deducendo la erronea applicazione in eccesso della revoca dell'indulto. Si precisa che la revoca del condono avrebbe dovuto riguardare una pena diversa- quella pari ad anni due, mesi dieci e giorni ventiquattro oltre a pena pecuniaria-.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta genericità dei motivi addotti. 3.1 II ricorrente non si confronta in modo adeguato con il contenuto della decisione impugnata, introducendo in modo assertivo la diversa dimensione del carico sanzionatorio. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Filip o Casa 55-jr3 o —. P, iN cANcEL