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Ordinanza — n. 32345/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32345/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32345/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, Angelina Di Sarno veniva dichiarata responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma secondo, e 660 cod. pen.; previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, veniva condannata alla pena - sospesa - di euro 200,00 di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32345/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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alleggerimento della pena aggravamento della pena attenuazione della pena modifica della sentenza riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SARNO ANGELINA nato a OTTAVIANO il 15/07/1969 avverso la sentenza del 25/02/2020 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, Angelina Di Sarno veniva dichiarata responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma secondo, e 660 cod. pen.; previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, veniva condannata alla pena - sospesa - di euro 200,00 di ammenda.

2. La difesa dell'imputata ha proposto appello. Con tale atto, si chiede in primo luogo l'assoluzione dell'imputata. In particolare, si contesta la motivazione del provvedimento impugnato, basata su una ricostruzione storica della vicenda non pienamente convincente, sbrigativa e semplicistica. Inoltre, si lamenta la mancata assoluzione sul presupposto della "lieve entità" del fatto. In secondo luogo, in via subordinata, si chiede una riduzione di pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione, da riqualificare come ricorso per cassazione in ragione del divieto di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Deve notarsi che il giudice di primo grado, senza incorrere in errori giuridici, ha fornito congrua motivazione in ordine alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere l'odierna ricorrente colpevole del reato ascrittole, avendo opportunamente valorizzato e svolto insindacabili valutazioni di merito circa le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, la disamina dei tabulati telefonici, «il numero elevato e le modalità inequivocabilmente moleste» dei messaggi inviati all'utenza della persona offesa.

Di contro, il ricorso: - nella parte in cui chiede l'assoluzione dell'imputata, si risolve nella prospettazione di una interpretazione alternativa degli elementi di fatto congruamente valutati dal giudice di merito; - nella parte in cui chiede una diminuzione della pena e afferma la non adeguatezza della pena inflitta dal primo giudice, formula una richiesta parimenti esorbitante dai poteri demandati al giudice di legittimità, in quanto diretta a ottenere un ulteriore giudizio di merito.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL P ESIDENTE )DEPOS1TA