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Ordinanza — n. 32344/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32344/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32344/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PAPA PAOLO nato a MILANO il 15/12/1951 avverso l'ordinanza del 07/07/2020 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 luglio 2020 il Tribunale di Udine - in sede esecutiva - ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di tredici distinte decisioni irrevocabili proposta da Del Papa Paolo. In motivazione si evidenzia la assenza di una visibile programmazione unitaria delle diverse condotte -condanne per reati fiscali e fallimentari dal 1999 al 2016- poste in essere, estemporaneamente, tramite una serie di distinti soggetti giuridici e col fine di trarre sostentamento con detti crimini contro il fisco/patrimonio, in ragione di una precisa scelta di vita delinquenziale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32344/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta genericità dei motivi addotti. 3.1 II ricorrente non si confronta con le puntuali argomentazioni espresse dal giudice della esecuziione e tende a riprorre, in sostanza, la domanda originaria. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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criminalità persistente piano di esecuzione delle pene formazione di una pena complessiva abbandono del procedimento penale reiterazione di reati penali altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PAPA PAOLO nato a MILANO il 15/12/1951 avverso l'ordinanza del 07/07/2020 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 luglio 2020 il Tribunale di Udine - in sede esecutiva - ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di tredici distinte decisioni irrevocabili proposta da Del Papa Paolo. In motivazione si evidenzia la assenza di una visibile programmazione unitaria delle diverse condotte -condanne per reati fiscali e fallimentari dal 1999 al 2016- poste in essere, estemporaneamente, tramite una serie di distinti soggetti giuridici e col fine di trarre sostentamento con detti crimini contro il fisco/patrimonio, in ragione di una precisa scelta di vita delinquenziale.

Peraltro si evidenzia che, per due condanne relative agli anni 2007 e 2008, era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione da parte del Tribunale di Milano, con rigetto delle ulteriori istanze, poi riproposte in questa sede.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Del Papa Paolo, deducendo vizio di motivazione. Si ribadisce la sussistenza degli elementi oggettivi atti a sostenere l'identità del disegno criminoso, tra i quali la perfetta omogeneità delle condotte e dei reati fiscali commessi dal ricorrente e l'allineamento temporale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta genericità dei motivi addotti. 3.1 II ricorrente non si confronta con le puntuali argomentazioni espresse dal giudice della esecuziione e tende a riprorre, in sostanza, la domanda originaria. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Filippo Ca