Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32341/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32341/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32341/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato Maurizio Piano colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione tra i reati e computata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 111 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32341/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; la violazione dell'art. 111 Cost.; la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per i reati di cui ai capi di imputazione, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

Generato dall'IA
pene e misure piano di esecuzione delle pene recidiva nell'infrazione sanzioni pecuniarie reati penali gravi pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 111 Cost
pen.; la violazione dell'art. 111 Cost.; la violazione di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIANO MAURIZIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 26/07/1988 avverso la sentenza del 15/05/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato Maurizio Piano colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione tra i reati e computata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; la violazione dell'art. 111 Cost.; la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per i reati di cui ai capi di imputazione, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorso, infatti, risulta eccessivamente generico e aspecifico, atteso che il ricorrente si è limitato a lamentare l'assenza di una risposta alle questioni sollevate con l'atto di appello e a riportare i motivi di appello medesimi, senza tuttavia confrontarsi compiutamente con il discorso giustificativo alla base del provvedimento impugnato.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE !DEPOSITATA Di C