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Ordinanza — n. 32340/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32340/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32340/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UTANO ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 22/07/1980 avverso l'ordinanza del 17/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 marzo 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Utano Antonino, teso ad ottenere la liberazione anticipata con riferimento al semestre espiato dal 14/9/2018 al 13/3/2019. In motivazione si rappresenta che l' Utano non si è attenuto alle prescrizioni imposte durante la sottoposizione agli arresti domiciliari, essendo stato deferito per tre volte durante il periodo di riferimento. Le condotte segnalate, seppur di non particolare gravità, sono sintomatiche di un atteggiamento di superficialità che mal si concilia con la proficua partecipazione all'opera di rieducazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32340/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Trattasi di valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile nella presente sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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liberazione condizionale revoca della sospensione condizionale controllo periodico della detenzione carcerazione preventiva ingiustificata revoca dell'annullamento semiprigionia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UTANO ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 22/07/1980 avverso l'ordinanza del 17/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 marzo 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Utano Antonino, teso ad ottenere la liberazione anticipata con riferimento al semestre espiato dal 14/9/2018 al 13/3/2019. In motivazione si rappresenta che l' Utano non si è attenuto alle prescrizioni imposte durante la sottoposizione agli arresti domiciliari, essendo stato deferito per tre volte durante il periodo di riferimento. Le condotte segnalate, seppur di non particolare gravità, sono sintomatiche di un atteggiamento di superficialità che mal si concilia con la proficua partecipazione all'opera di rieducazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Utano Antonino, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso censura la mancata autonoma valutazione dei plurimi rilievi difensivi, essendo stata condotta una motivazione per relationem, con un richiamo atomistico a circostanze fattuali non gravi o tali da significare l'abbandono del percorso di risocializzazione (peraltro già proficuamente intrapreso).

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché tendente ad ottenere una - non consentita - rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. 3.1 Le argomentazioni difensive prospettate in ricorso, lungi dal denunciare effettivi profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata si risolvono in una infondata contestazione della rilevanza attribuita dai giudici di merito alla condotta tenuta dal reclamante. Al riguardo non è superfluo qui ribadire, quanto al beneficio della liberazione anticipata "ordinaria", che la finalità principale dell'istituto, risiede, com'è noto, nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C.

Cost. n. 352 del 1991). La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l'esclusivo aspetto evidenziato, è ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall'interessato, siano rinvenibili in modo effettivo e costante sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, è, per l'appunto e come detto, soltanto "la partecipazione" del condannato detenuto all'opera rieducativa. Nel caso concreto si è ritenuta non realizzata la partecipazione all'opera rieducativa in relazione alla obiettiva negatività dei comportamenti oggetto di apprezzamento.

Trattasi di valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile nella presente sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi FiCasa 4 lip C.--4----