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Ordinanza — n. 32339/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32339/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32339/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANEVARO PAOLO nato a SAN GIOVANNI LUPATOTO il 13/03/1968 avverso l'ordinanza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 gennaio 2020 la Corte di Appello di Venezia - quale giudice della esecuzione - ha revocato, nei confronti di Caevaro Paolo, il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dalla Corte di Appello di Trento con sentenza del 6 febbraio 2004, irrevocabile il 23 marzo 2004. Ciò in ragione della commissione di altro delitto della stessa indole -reati fallimentari- commesso in data 15 novembre 2018, entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna sospesa in relazione alla sentenza emessa in data 27 marzo 2018, irrevocabile il 18 aprile 2019.

Regesto Legislator

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art. 172 cod. pen; Ordinanza — n. 32339/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Carnevaro Paolo, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Si censura la mancata concessione del beneficio richiesto in via riconvenzionale dell'estinzione della pena per decorso del termine ex art. 172 cod. pen. in relazione alla sentenza divenuta irrevocabile nel 2004. Si evidenzia che la recidiva è stata accertata - con la sentenza del 2019- ben oltre il termine dell'intervenuta prescrizione della pena.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione prescrizione della pena revoca dell'annullamento pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 172 cod. pen
Si censura la mancata concessione del beneficio richiesto in via riconvenzionale dell'estinzione della pena per decorso del termine ex art. 172 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANEVARO PAOLO nato a SAN GIOVANNI LUPATOTO il 13/03/1968 avverso l'ordinanza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 gennaio 2020 la Corte di Appello di Venezia - quale giudice della esecuzione - ha revocato, nei confronti di Caevaro Paolo, il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dalla Corte di Appello di Trento con sentenza del 6 febbraio 2004, irrevocabile il 23 marzo 2004. Ciò in ragione della commissione di altro delitto della stessa indole -reati fallimentari- commesso in data 15 novembre 2018, entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna sospesa in relazione alla sentenza emessa in data 27 marzo 2018, irrevocabile il 18 aprile 2019.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Carnevaro Paolo, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Si censura la mancata concessione del beneficio richiesto in via riconvenzionale dell'estinzione della pena per decorso del termine ex art. 172 cod. pen. in relazione alla sentenza divenuta irrevocabile nel 2004. Si evidenzia che la recidiva è stata accertata - con la sentenza del 2019- ben oltre il termine dell'intervenuta prescrizione della pena.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. La decisione di accertamento della causa di revoca del beneficio della pena sospesa è divenuta irrevocabile il 18 aprile del 2019. Pertanto nessuna prescrizione della pena può dirsi maturata, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente (v. Sez. I n. 11156 del 2.12.2015, rv 266343). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali . Il Collegio ritiene di non applicare ulteriori statuizioni sfavorevoli.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Filippo Casa DEPOSITATA IN CANCL- LLERA