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Ordinanza — n. 32338/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32338/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32338/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRICOCO ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 08/09/1974 avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 23 giugno 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata proposto da Pricoco Antonino. In motivazione si rileva che il diniego (relativo a tre semestri- dal 31/5 al 12/10/1993, dal 4/1 al 20/5/1994, dal 7/1 al 10/2/1997, dal 27/1 al 23/7/2001 e dal 27/6 al 26/11/2005) è stato correttamente motivato in riferimento alla esistenza di gravi condotte illecite poste in essere fino al 2017, dopo la maturazione dei periodi suddetti, tali da denotare l'assenza di adesione all'opera di rieducazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32338/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta, pertanto, di valutazione in fatto non implausibile e sorretta in modo sufficiente dal percorso motivazionale, il che comporta la inammissibilità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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remissione della pena recidiva nell'infrazione riabilitazione assistenza riabilitativa pentito pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRICOCO ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 08/09/1974 avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 23 giugno 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata proposto da Pricoco Antonino. In motivazione si rileva che il diniego (relativo a tre semestri- dal 31/5 al 12/10/1993, dal 4/1 al 20/5/1994, dal 7/1 al 10/2/1997, dal 27/1 al 23/7/2001 e dal 27/6 al 26/11/2005) è stato correttamente motivato in riferimento alla esistenza di gravi condotte illecite poste in essere fino al 2017, dopo la maturazione dei periodi suddetti, tali da denotare l'assenza di adesione all'opera di rieducazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Pricoco Antonino, deducendo erronea applicazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione. Il ricorso censura il malgoverno del principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, data l' ingiustificata retroazione della non ammissione al beneficio ed essendo mancata una accurata valutazione critica in punto di gravità o meno della trasgressione successiva.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Secondo il preferibile insegnamento di questa Corte (da ultimo Sez. I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406) il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori. Occorre però che si tratti di una condotta di consistente gravità, tanto da lasciar ragionevolmente dedurre una mancata (meramente apparente) partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nei periodi antecedenti a quello cui la condotta si riferisce.

Tale giudizio esige una puntuale motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva. L'insegnamento di cui sopra spiega i suoi effetti lì dove la condotta negativa - successiva alla maturazione dei diversi semestri - sia rappresentata da un fatto costituente reato, stante il divieto - nel settore in parola - di ogni automatismo teso a rapportare la cancellazione di benefici penitenziari (in essere o maturati) alla commissione di un fatto di reato (c.Cost. n. 186 del 23.5.1995).E' pertanto evidente che la realizzazione di un reato (o di più reati), espressione di comportamento antisociale, può disvelare anche con portata retroattiva la mancata adesione all'opera risocializzante e tale apprezzamento - specie in situazioni ove è dato cogliere l'esistenza di un apprezzabile intervallo temporale tra la condotta illecita e la detenzione pregressa - va effettuato sempre in concreto, attraverso la verifica dell'entità del reato, del suo contesto di produzione e la comparazione di tali dati con la condotta tenuta durante i semestri di detenzione. 3.2 Ora, nel caso in esame, pur con motivazione sintetica, il Tribunale di Sorveglianza ha valorizzato la gravità dellle condotte di reato, tali da rendere - con valutazione in fatto - meramente apparente l'adesione all'opera di risocializzazione nel precedente periodo detentivo.

Si tratta, pertanto, di valutazione in fatto non implausibile e sorretta in modo sufficiente dal percorso motivazionale, il che comporta la inammissibilità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Filippo Casa