Ordinanza — n. 32337/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Verona, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato Mohamed Jarir colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e computata la diminuente per la scelta del giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32337/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge; carenza di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARIR MOHAMED nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Verona, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato Mohamed Jarir colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e computata la diminuente per la scelta del giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda.
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge; carenza di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorso, infatti, risulta assolutamente generico e aspecifico. Il ricorrente si è limitato a sostenere in modo del tutto assertivo l'esistenza di vizi (violazione di legge; carenza di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto), senza tuttavia fornire a sostegno di tali generiche doglianze alcuna argomentazione. Di fronte alla assoluta astrattezza del ricorso - il quale, come osservato, non reca alcun concreto confronto con le motivazioni alla base del provvedimento impugnato -, è precluso a questa Corte procedere al sindacato di legittimità richiesto.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE 'DEPOSITATA IN CAN