Ordinanza — n. 32336/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania aveva condannato Eugenio Russo per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ne violava in tempi diversi le prescrizioni, contravvenendo all'obbligo di non rincasare più tardi delle ore 21:00 e di non uscire da casa prima delle ore 6:00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32336/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del Russo ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO EUGENIO nato a CATANIA il 20/08/1983 avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania aveva condannato Eugenio Russo per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ne violava in tempi diversi le prescrizioni, contravvenendo all'obbligo di non rincasare più tardi delle ore 21:00 e di non uscire da casa prima delle ore 6:00.
2. La difesa del Russo ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorso, infatti, risulta assolutamente generico e assertivo: il ricorrente si è limitato a sostenere in modo del tutto aspecifico che il giudice dell'appello avrebbe «ignorato le eventuali ipotesi alternative rispetto ai fatti in contestazione»; che sarebbe quindi incorso in una violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbiò; che non avrebbe congruamente e sufficientemente motivato la sentenza impugnata. Di fronte alla assoluta astrattezza del ricorso - il quale, come osservato, non reca alcun concreto confronto con le motivazioni alla base del provvedimento impugnato -, è precluso a questa Corte procedere al sindacato di legittimità richiesto.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PR SIDENTE j ,DEPOSITATA IN