Ordinanza — n. 32335/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Catania condannava Salvatore Laganà alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, accertato in Catania il 13 maggio 2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32335/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso, con cui si richiede il proscioglimento per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, in quanto si risolve nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha spiegato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGANA SALVATORE nato a CATANIA il 26/02/1975 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Catania condannava Salvatore Laganà alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, accertato in Catania il 13 maggio 2012.
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine alla sopraggiunta prescrizione del reato, maturata nell'aprile 2020, dopo la sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, sia perché manifestamente infondato, sia perché costituito da censure non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959;
Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 2005, Alba ed altri, Rv. 230691). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 2.2. Tanto posto sul piano astratto, deve notarsi, con riguardo al caso concreto in esame, che il giudice dell'appello, per un verso, ha affermato l'inesistenza di valide ragioni per concedere le circostanze attenuanti generiche, per altro verso, ha valorizzato i precedenti a carico del Laganà.La motivazione alla base della decisione impugnata è coerente e adeguata, nonché conforme ai superiori insegnamenti giurisprudenziali.
Di contro, il ricorrente si limita genericamente a dedurre violazione di legge e vizio motivazionale, senza confrontarsi compiutamente con il sopra sunteggiato discorso giustificativo.
3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si richiede il proscioglimento per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, in quanto si risolve nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha spiegato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266).
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PR SIDENTE „...