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Ordinanza — n. 32334/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly generic grounds regarding social danger assessment in administrative penalty enforcement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32334/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alberto Mannina's cassation appeal inadmissible due to the manifestly generic nature of his arguments. Mannina challenged the lower court's confirmation of his criminal liability for violating an administrative eviction order, claiming the assessment of social danger was flawed. The court rejected this because the appeal failed to engage with the specific factual basis for the danger assessment found in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly generic, requiring the applicant to confront the specific motivation regarding social danger rather than addressing the issue in the abstract.

Parole chiave

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manifestly generic grounds social danger assessment administrative eviction order cassation inadmissibility procedural costs minaccia nel diritto penale recidiva nell'infrazione altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNINA ALBERTO nato a CIVITANOVA MARCHE il 27/10/1983 avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 22 maggio 2020 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la decisione con cui in primo grado è stata affermata la penale responsabilità di Mannina Alberto in relazione al reato di cui all'art. 2 legge n.1423 del 1956 con condanna a mesi due di arresto.

In fatto l'imputato risulta aver violato i contenuti del provvedimento emesso dal Questore di Macerata in data 10 luglio 2015, con condotta constatata in data 23 luglio e 22 ottobre 2015. In motivazione, a fronte delle doglianze mosse, la Corte osserva che non sussiste alcuna illegittimità nella emissione del provvedimento amministrativo (foglio di via obbligatorio) posto a monte, atteso che la pluralità di condanne riportate dal Mannina -reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti-, nonché l'assenza di residenza nel Comune di Porto Recanati e di lavoro stabile- sostengono la correlata valutazione di pericolosità sociale, in quanto soggetto dedito alla commissione di reati dei cui proventi vive, quanto meno in parte, stabilmente.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Mannina Alberto, deducendo vizio di motivazione. La motivazione risulta apparente poiché non può dirsi sussistente la pericolosità nel senso richiesto dalla norma, in rapporto alla sola constatazione delle plurime condanne riportate.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta genericità dei motivi addotti. 3.1 Il ricorrente affronta il tema in astratto e non si confronta con la puntuale motivazione contenuta, sulla ricognizione della pericolosità, nel provvedimento impugnato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Filippo Casa i f5"--è Fht IN s—nr-/A