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Ordinanza — n. 32330/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32330/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32330/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZDOVIC SANDRO nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/06/1985 avverso l'ordinanza del 11/07/2020 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 luglio 2020 il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Azdovic Sandro volta alla applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. in relazione alle sentenze definitive indicate e oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. In motivazione si evidenzia che la pena complessiva di anni 11, mesi 4 e giorni 28 di reclusione, determinata dal provvedimento di cumulo emesso dalla Procura risulta inferiore al limite di anni quindici imposto dalla norma regolatrice.

Regesto Legislator

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art. 78 cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32330/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Azdovic Sandro, deducendo falsa applicazione di legge. Il ricorso censura la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, poiché il Tribunale avrebbe sussunto la richiesta di applicazione dell'art. 81 cod. pen., contenuta nell'originaria istanza, in una fattispecie che regola una materia diversa.

Parole chiave

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riduzione della pena adeguamento della pena detenzione eccessiva commisurazione della pena revoca della sospensione condizionale attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 78 cod. pen
Con ordinanza emessa in data 11 luglio 2020 il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Azdovic Sandro volta alla applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.
art. 81 cod. pen
Il ricorso censura la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, poiché il Tribunale avrebbe sussunto la richiesta di applicazione dell'art. 81 cod. pen., contenuta nell'originaria istanza, in una fattispecie che regola una materia diversa.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZDOVIC SANDRO nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/06/1985 avverso l'ordinanza del 11/07/2020 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 luglio 2020 il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Azdovic Sandro volta alla applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. in relazione alle sentenze definitive indicate e oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. In motivazione si evidenzia che la pena complessiva di anni 11, mesi 4 e giorni 28 di reclusione, determinata dal provvedimento di cumulo emesso dalla Procura risulta inferiore al limite di anni quindici imposto dalla norma regolatrice.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Azdovic Sandro, deducendo falsa applicazione di legge. Il ricorso censura la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, poiché il Tribunale avrebbe sussunto la richiesta di applicazione dell'art. 81 cod. pen., contenuta nell'originaria istanza, in una fattispecie che regola una materia diversa.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Il preteso travisamento della domanda non sussiste, posto che con l'istanza si era chiesta l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art.78 cod.pen., così come risulta dal testo della decisione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Filipp Casa / DEPOSITATA IN -414 C