Ordinanza — n. 32327/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 1.1. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di recidiva è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove egli ritenga, sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014 - dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32327/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCAVILLA VITO nato a BARI il 07/03/1968 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza con la quale Vito Francavilla era stato condannato - in esito a giudizio abbreviato - per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, riduceva la pena inflittagli a quella di otto mesi di reclusione.
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva. Si sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto la recidiva sulla base della mera ricorrenza di precedenti penali a carico del Francavilla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 1.1. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di recidiva è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove egli ritenga, sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014 - dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464;
Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid Omar, Rv. 250039). Tuttavia, l'onere di motivazione può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). 1.2. Con riguardo al caso concreto in esame, il giudice dell'appello ha operato una corretta applicazione dei superiori insegnamenti giurisprudenziali, avendo spiegato in modo piano e logico le ragioni per le quali ha ritenuto infondata la richiesta di esclusione della recidiva.
In particolare, il provvedimento impugnato valorizza (oltre i numerosi procedimenti aventi ad oggetto reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti) i precedenti per evasione e rapina, ritenuti attestanti sia l'insofferenza del Francavilla al rispetto delle regole, sia la aggressività del predetto. In considerazione di dette circostanze, il giudice dell'appello, compiendo le proprie insindacabili valutazioni di merito, ha ritenuto la violazione della sorveglianza speciale «particolarmente allarmante». Orbene, posto che il giudizio di rilevanza della recidiva risulta basato su un discorso giustificativo adeguato e conforme ai principi regolatori della materia, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRE IDENTE t