Ordinanza — n. 32326/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato Filippo Bordonaro per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32326/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001). 1.2.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDONARO FILIPPO nato a TORINO il 01/03/1991 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato Filippo Bordonaro per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Inoltre, il ricorso è inammissibile anche perché proposto per motivi manifestamente infondati, sia perché afferenti ad asseriti difetto, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disarnina dei dati probatori, sia perché afferenti a violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile in sede di legittimità. 1.1.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001). 1.2.
Con riguardo al caso concreto in esame, il giudice dell'appello ha ritenuto insussistenti le condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, avendo evidenziato che il Bordonaro per un consistente arco temporale (di circa un'ora) risultò assente dalla propria abitazione in orario non consentito e che tale condotta rivela una «persistente refrattarietà all'osservanza degli obblighi imposti dalla pubblica autorità», considerato che il Bordanoro in passato diede luogo a «plurime manifestazioni di antisocialità».
Orbene, il percorso giustificativo poc'anzi sunteggiato si connota per coerenza e linearità e risulta conforme ai superiori insegnamenti giurisprudenziali. Di contro, le censure formulate nell'atto di ricorso solo formalmente deducono vizi giuridici e motivazionali, risolvendosi in realtà in una inammissibile critica delle valutazioni in punto di fatto operate nel provvedimento impugnato.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL P