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Ordinanza — n. 32325/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32325/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32325/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERA ANTONINO nato a BELMONTE MEZZAGNO il 27/09/1963 avverso l'ordinanza del 03/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 luglio 2018 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel valutare i contenuti del reclamo proposto da Spera Antonino avverso il decreto ministeriale del 19 gennaio 2019 di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., lo respingeva, evidenziando che il sottoposto è inserito ai massimi livelli di responsabilità nell'organizzazione di appartenenza, in quanto capo mandamento della famiglia di cosa nostra operativa in Belmonte Mezzagno.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32325/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si sottolinea il trascorso ampiamente positivo del trattamento penitenziario - con ammissione al beneficio della liberazione anticipata- e la proporzionalità del tenore di vita dei familiari.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Va in premessa evidenziato che il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza è ricorribile solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 41 bis comma 2 sexies ord. pen . . Da ciò deriva che, quanto alle ragioni poste a sostegno della decisione, il vizio può riscontrarsi solo in ipotesi di 'assenza grafica del percorso valutativo o adozione di un provvedimento la cui linea ricostruttiva risulta del tutto avulsa dal contenuto degli atti processuali o incomprensibile.

Parole chiave

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spionaggio nel diritto penale collaboratore della Securitate riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo segretario della sicurezza interna minaccia contro le autorità agenti di polizia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERA ANTONINO nato a BELMONTE MEZZAGNO il 27/09/1963 avverso l'ordinanza del 03/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 luglio 2018 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel valutare i contenuti del reclamo proposto da Spera Antonino avverso il decreto ministeriale del 19 gennaio 2019 di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., lo respingeva, evidenziando che il sottoposto è inserito ai massimi livelli di responsabilità nell'organizzazione di appartenenza, in quanto capo mandamento della famiglia di cosa nostra operativa in Belmonte Mezzagno.

Oltre alle vicende giudiziarie note, ha sostenuto il progetto di ricostituzione della Commissione Provinciale, ha assunto la tutela del figlio di Salvatore Riina e, come segnalato da diversi collaboratori di giustizia, ha avuto contatti con il latitante Matteo Messina Denaro. Quanto alla generale ricorrenza dei presupposti di legge, il Tribunale evidenzia come siano stati confermati gli elementi sintomatici della ricorrenza dei gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica e la consistente e attuale pericolosità sociale dello Spera, in assenza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo.

Da ciò deriva la concretezza del pericolo correlato - in caso di collocamento in regime ordinario - alla capacità del soggetto di comunicare indebitamente con l'esterno. In ordine alle condizioni di salute, queste hanno ricevuto apposita valutazione dallo stesso Tribunale e non valgono ad incidere sulla valutazione di legittimità del decreto di proroga ministeriale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Spera Antonino, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge. Il ricorso evidenzia che l'ordinanza impugnata è affetta da una motivazione apparente. Infatti, non ha tenuto in considerazione una serie di elementi, tra cui la circostanza che il ricorrente non sia più l'attuale capo mandamento - il sodalizio criminale risulta non essere operativo- e che non siano sopravvenute nuove incriminazioni nei suoi confronti. A conferma della mancanza di attualità del ruolo apicale, la difesa ribadisce l'importanza della operazione "Cupola 2.0" che ha portato all'arresto dell'attuale capo mandamento, Filippo Bisconti, che mai ha avuto alcun rapporto con lo Spera e nemmeno è stato coi ndagato nell' "operazione Perseo".

Si sottolinea il trascorso ampiamente positivo del trattamento penitenziario - con ammissione al beneficio della liberazione anticipata- e la proporzionalità del tenore di vita dei familiari.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Va in premessa evidenziato che il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza è ricorribile solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 41 bis comma 2 sexies ord. pen . . Da ciò deriva che, quanto alle ragioni poste a sostegno della decisione, il vizio può riscontrarsi solo in ipotesi di 'assenza grafica del percorso valutativo o adozione di un provvedimento la cui linea ricostruttiva risulta del tutto avulsa dal contenuto degli atti processuali o incomprensibile.

Nel caso in esame sono invece indicati precisi elementi (relativi alla particolare intensità del ruolo svolto in ambito associativo) la cui valenza dimostrativa in modo non irragionevole è stata posta alla base del rigetto del reclamo. Va ribadito, come da costante orientamento interpretativo, che l'applicazione o la proroga del regime differenziato non richiede un pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presuppone l'individuazione, in sede processuale, di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza.

Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale di certo incide l'intensità pregressa del rapporto già accertato - che, anche ove basata su semplici dati indizianti, si sottrae al sindacato di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Fili