Italian Court dismisses appeal seeking life sentence reduction, ruling procedural preclusion bars retroactive application of abbreviated trial benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the petitioner's request to substitute a life sentence with thirty years of imprisonment. The petitioner argued that the abbreviated trial procedure should have been applied retroactively based on the Scoppola judgment, but the court found the request was filed too late under transitional rules. Consequently, the court held that the lack of procedural prerequisites for the abbreviated trial at the time of filing precludes any retroactive benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442 c.p.p.; Art. 6 CEDU; The modification of res judicata regarding the Scoppola case requires the abbreviated trial to have been admissible and effectively celebrated within the specific statutory period, excluding late-filed requests where procedural preclusion bars the application of the more favorable rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEI MATTEO nato a CATANIA il 17/06/1950 avverso l'ordinanza del 13/07/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 luglio 2020 la Corte di Assise d'Appello di Palerno - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza proposta da Mazzei Matteo, tesa ad ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione. In motivazione si ripercorre la vicenda processuale definita in data 2 febbraio 2004 (data del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d' Assise di Appello di Palermo) che ha dato luogo al titolo.
Si evidenzia che la trattazione del processo è avvenuta con rito ordinario posto che l'istanza di accesso al rito abbreviato, proposta in data 5 febbraio 2002 dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 D.L. n. 82/2000, venne respinta dal giudice di appello - con conferma in sede di legittimità- poiché non avanzata alla prima udienza utile, ma a seguito di scioglimento della riserva sulle richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Ciò posto, in difetto di un presupposto ineludibile -la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato- previsto dalla disciplina transitoria più favorevole, non potendo il giudice dell'esecuzione rivalutare l'operato del giudice della cognizione e, in ultimo, non rientrando il caso in esame tra quelli individuati dalla Corte di legittimità per dare esecuzione ai contenuti della decisione Corte Edu Scoppola contro Italia l'istanza veniva respinta.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Mazzei Matteo, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge. Nel ricorso si ribadisce che, essendo stata la sentenza di primo grado già emessa all'entrata in vigore della legge sul rito abbreviato, correttamente la richiesta era stata proposta alla prima udienza utile - nella prima udienza di appello-. Il processo di secondo grado si sarebbe dovuto svolgere secondo quanto previsto dall' art. 4 DL n. 82/2000 e, a seguito di condanna, avrebbe dovuto trovare applicazione la diminuente per il rito, con sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione.
Si evidenzia che è stato applicato retroattivamente l'art. 7 del DL n. 341/2000 -norma sostanziale più che di interpretazione autentica dell'art. 442 comma 2 cod. proc. pen. - introdotto nelle more del processo, trovando conferma, illegittimamente, la pena dell'ergastolo.Si sostiene, in definitiva, la piena sovrapponibilità di questo caso con quello Scoppola, per violazione degli artt. 6 e 7 CEDU, data la natura di norma sostanziale, non processuale, dell'art. 442 cod. proc. pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile — 3.1 Ed invero, questa Corte si è più volte pronunziata sul tema dedotto, affermando che la modifica del giudicato, in rapporto ai contenuti della decisione Corte Edu nel noto caso Scoppola, può avvenire esclusivamente lì dove il soggetto - come accadde allo Scoppola - era stato ammesso al rito abbreviato in un momento in cui la pena massima prevista dalla legge in caso di condanna era quella di anni trenta di reclusione mentre quella inflitta, in virtù di normativa sopravvenuta, fu l'ergastolo. E stato dunque ribadito, in tali arresti, che lì dove il giudizio in cognizione sia stato celebrato con il rito ordinario, nessun effetto puà derivare alla condizione giuridica del condannato in virtù della decisione Corte Edu Scoppola. 3.2 Gli argomenti spesi dal ricorrente per contrastare tale consolidato orientamento sono manifestamente infondati.
Una normativa di carattere processuale, come è quella che pone le condizioni di fattibilità di un rito speciale detta - per sua natura - regole in punto di procedura, rappresentate dalla tempistica della domanda, condizioni di accesso al rito, modalità della sua celebrazione, compatibilità della medesima con lo sviluppo pregresso del procedimento. In tutti questi aspetti, per nulla irrilevanti, il principio generale è quello per cui tempus regit actum (art. 11 delle disp. preliminari al codice civile). In altre parole, la novità processuale è di immediata applicazione nei limiti di compatibilità con la salvezza delle attività già compiute e regolamentate dalla legge vigente al momento del loro compimento (si vedano, sul tema , Sez.
U. n. 49783 del 24.9.2009; Sez. U n. 44895 del 17.7.2014 rv 260927; Sez. U. n. 27919 del 31.3.2011, rv 250169 ; Sez. U n. 24561 del 30.5.2006 rv 233976). Ed è del tutto evidente come l'introduzione di 'ampliamenti di accesso' ad un rito alternativo al dibattimento (evenienenza che si colloca 'naturalmente' prima della celebrazione del medesimo) non sia compatibile - ontologicamente - con la fase di legittimità, nel cui ambito si realizza attività giurisdizionale di controllo e verifica di aspetti di regolarità del procedimento o di congruità motivazionale della decisione. 3.3 In nessun caso, infatti, la complessa vicenda interpretativa sorta sui contenuti della norma di pretesa 'interpretazione autentica' contenuta nel d.l. 341 del 24.11.2000 si è spinta sino al punto di ritenere 'scindibile' il fenomeno processuale della effettiva celebrazione del rito abbreviato post-legge Carotti e quello sostanziale della diminuente correlata a tale trattazione.
Come è stato più volte ribadito nella presente sede di legittimità (in particolare da Sez. I n. 8350 del 27.11.2013, ric. Gaddone, rv 259543 alle cui motivazioni si opera rinvio; nonchè Sez. I n. 34158 del 4.7.2014„ rv 260787; Sez. I n. 23931 del 17.5.2013, rv 256257; Sez. I n. 20933 del 4.12.2012, rv 255388) per ritenere necessaria - anche in sede esecutiva, in virtù delle ricadute della decisione Corte Edu Scoppola contro Italia e dei contenuti di Corte Cost. n. 210 del 2013 - la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione è necessario che il soggetto sia stato ammesso al rito abbreviato nel periodo di vigenza della legge n.479 del 1999 (dal 2 gennaio 2000) e sino al momento di entrata in vigore del decreto legge n.341 del 24 novembre 2000, ossia nel periodo in cui l'ammissione al rito abbreviato (anche se operata in forza della disciplina transitoria di cui alla legge n.144 del 2000) determinava, in via di prognosi, il P-41 beneficio in questione (ossia la sostituzione dell'ergastolo con la pena di anni trenta di reclusione).
Da ciò deriva che nessuna violazione di norme di rango superiore alla legge ordinaria può dirsi avvenuta in tutti i casi - come quello qui in esame - in cui il giudizio abbreviato, pur oggetto di richiesta, non sia stato celebrato per la riscontrata assenza dei suoi presupposti processuali di ammissibilità sia correlati alle preclusioni espresse introdotte dalla disciplina transitoria (d. I. n. 82 del 2000) che ad interpretazioni del generale principio tempus regit actum, in periodo antecedente a tale disciplina. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere es