Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness of arguments regarding presumption of innocence and social danger assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Niciforo Libero inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. The appellant challenged the lower court's refusal of home detention, claiming a violation of the presumption of innocence and requesting a broader prognostic assessment. The court rejected these claims, ruling that the trial court properly evaluated the gravity of the crimes and the lack of signs of repentance without needing to re-examine factual evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, 47 ter L. n. 354/75; Art. 3, 27 Cost.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual indicators of social danger or reassess the presumption of innocence in a supervisory proceeding; such arguments constitute an impermissible request to revise facts and are therefore inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICIFORO LIBERO nato a ROCCELLA IONICA il 16/05/1967 avverso l'ordinanza del 10/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 10 giugno 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare introdotta da Niciforo Libero. In motivazione si evidenziano la gravità dei fatti commessi -rapine aggravate ed altro-, la mancanza di revisione critica del proprio operato e l'assenza di prospettive di reinserimento sociale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Niciforo Libero, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 47, 47 ter L. n. 354/75 e 3, 27 Cost. . Il ricorrente lamenta la violazione del principio di presunzione di innocenza, poiché dalla negazione della propria responsabilità nei fatti di reato è stata fatta discendere ex se l'assenza di resipiscenza, equiparandola ad un mantenimento del proposito criminoso. L'ordinanza trascurerebbe di considerare la corretta condotta serbata anche nel periodo precedente all'arresto e l'assenza di nuove incriminazioni. Si evidenzia, in ultimo, che la assenza di prospettive lavorative non può ostare, quale unico parametro, alla richiesta di affidamento in prova, dovendo il giudice di merito condurre un giudizio prognostico più ampio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare diverso apprezzamento dei dati istruttori, operazione non realizzabile in sede di legittimità. 3.1 Ed invero va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo del Tribunale è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del reclamante, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione.
Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso Sez. I 27.10.1994, ric. Bonicoli, nonchè, di recente, Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata. Il Tribunale ha infatti manifestato un complessivo giudizio negativo sulla personalità del richiedente, alimentato non soltanto dalla gravità del reato in espiazione ma dalla complessiva valutazione della entità e rilevanza dei precedenti, in una con l'assenza - allo stato - di concreti segnali di ravvedimento.
In tal senso, la valutazione non può dirsi irragionevole nè basata su dati di fatto erronei e le doglianze del ricorrente non consentono di individuare un vizio della decisione, ma tendono ad una - non consentita - rivisitazione di profili in fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Filip o Ca