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Ordinanza — n. 32321/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against prison regime extension due to lack of legal grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32321/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons. The appellant, a convicted associate of a criminal organization, challenged the extension of a special detention regime based on alleged health issues and reintegration progress. The court ruled that such regime extensions rely on factual evaluations regarding criminal ties, which fall outside the scope of legal review unless the decision lacks any logical basis.

Regesto Legislator

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Art. 41 bis comma 2 sexies ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against special detention regime extensions are limited to legal violations; factual assessments of criminal continuity are immune from review unless the decision is logically disconnected from the record.

Parole chiave

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special detention regime criminal organization ties cassation appeal inadmissibility factual evaluation immunity preventive detention measures regimi speciali allontanamento nonostante motivi di salute vigilanza su base consolidata

Disposizioni normative citate

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Art. 41 bis comma 2 sexies ord. pen.
Con ordinanza resa in data 10 luglio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da Pesce Antonino avverso il decreto Ministeriale del 12 marzo 2019 di proroga della sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE ANTONINO nato a ROSARNO il 16/03/1953 avverso l'ordinanza del 10/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; /41 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 10 luglio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da Pesce Antonino avverso il decreto Ministeriale del 12 marzo 2019 di proroga della sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. . Pesce Antonino risulta raggiunto da condanna per associazione mafiosa- con il ruolo di promotore/organizzatore- ed altro per fatti avvenuti anche nel corso della detenzione, dopo l'annullamento del primo decreto di proroga disposto nel 2002.

Il Tribunale evidenzia le principali risultanze fattuali emerse a carico del Pesce nel procedimento in corso e ne trae le considerazioni in punto di significativa 'capacità' di mantenimento dei contatti con l'organizzazione criminale di provenienza, l'omonima cosca ‘ndranghetistica Pesce, a connotazione familiare. La applicazione del regime detentivo speciale risulta - dato il livello apicale rivestito dal Pesce nel gruppo criminoso, all'esterno ancora attivo, per avere egli trasmesso la reggenza al figlio - del tutto giustificata, ad avviso del Tribunale, sulla base degli elementi di fatto posti a base del provvedimento ministeriale, la cui valenza non è posta in dubbio dai contenuti delle critiche difensive.

Vengono inoltre valutati i segnalati profili di pretesa incompatibilità con la detenzione speciale in rapporto alle condizioni di salute del Pesce. Il Tribunale, anche mediante riferimento ai contenuti di recenti relazioni sanitarie e di una 041 precedente decisione in atti, ritiene compatibile il trattamento differenziato con le condizioni fisiche di salute, non gravi o invalidanti, data la possibilità di ricoveri esterni.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Pesce Antonino, con due distinti atti i cui motivi sono sovrapponibili. In entrambi si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con conseguente nullità dell'ordinanza. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione degli elementi di novità tesi ad escludere la sussistenza delle esigenze di ordine e sicurezza, quali la particolare condizione di salute e l'assenza di nuove incriminazioni. Si evidenziano i notevoli progressi rieducativi e il totale cambiamento dei principi di vita, quali indici rivelatori dell'assenza di attuali collegamenti con la cosca di appartenenza.

In motivazione, essendosi fatto riferimento solamente a circostanze risalenti nel tempo, mancherebbe un adeguato ed autonomo vaglio critico dei contenuti informativi riportati nel decreto ministeriale.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Va in premessa evidenziato che il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza è ricorribile solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 41 bis comma 2 sexies ord. pen . Da ciò deriva che, quanto alle ragioni poste a sostegno della decisione, il vizio può riscontrarsi solo in ipotesi di 'assenza grafica' del percorso valutativo o adozione di un provvedimento la cui linea ricostruttiva risulta del tutto avulsa dal contenuto degli atti processuali o incomprensibile.

Nel caso in esame sono invece indicati precisi elementi (relativi alla particolare intensità del ruolo svolto in ambito associativo) la cui valenza dimostrativa in modo non irragionevole è stata posta alla base del rigetto del reclamo. Va ribadito, come da costante orientamento interpretativo, che l'applicazione o la proroga del regime differenziato non richiede un pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presuppone l'individuazione, in sede processuale, di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza.

Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale di certo incide l'intensità pregressa del rapporto già accertato - che, anche ove basata su semplici dati indizianti, si sottrae al sindacato di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi F