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Ordinanza — n. 32320/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32320/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32320/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MIRO nato a VOLTERRA il 03/12/1966 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 27 febbraio 2020 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di Moretti Miro. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (art. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno. Il ricorrente non ha fissato dimora entro un mese dalla notifica del provvedimento e ha violato le disposizioni con le quali veniva imposto il divieto di rincasare non più tardi delle ore 21. La pena è stata così commisurata: in aumento su precedente condanna, previo riconoscimento della continuazione, mesi due di reclusione, esclusa la concessione di circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011; Ordinanza — n. 32320/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al secondo motivo si censura la mancata osservanza delle 'ricadute' della sentenza n. 24/2019 della Corte Cost. in relazione alla lettera b) dell' art. 1 D.Igs. n. 159/2011. Non sono stati specificati gli elementi di fatto concreti dai quali poter desumere che il preposto sia sopravvissuto grazie ai proventi dell'attività delittuosa. Sul punto, la motivazione si è limitata al richiamo di alcuni precedenti, senza provare l'entità del relativo profitto, e a richiamare, quale prova di assenza di fonti lecite di sostentamento, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Parole chiave

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infrazione privilegiata altri reati delitto momento del reato condizioni della detenzione preventiva indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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art. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011
(art. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MIRO nato a VOLTERRA il 03/12/1966 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 27 febbraio 2020 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di Moretti Miro. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (art. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno. Il ricorrente non ha fissato dimora entro un mese dalla notifica del provvedimento e ha violato le disposizioni con le quali veniva imposto il divieto di rincasare non più tardi delle ore 21. La pena è stata così commisurata: in aumento su precedente condanna, previo riconoscimento della continuazione, mesi due di reclusione, esclusa la concessione di circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Moretti Miro, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso censura, al primo motivo, la violazione della normativa convenzionale relativamente ai presupposti che, ab origine, hanno determinato l'emissione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione. Si afferma che, alla luce di quanto deciso dalla nota pronuncia del 23 febbraio 2017 della Corte EDU- caso De Tommaso contro Italia - deve escludersi la sussistenza del reato ex art 75 Dlgs n. 159/2011 ogniqualvolta la misura di prevenzione si basi sui presupposti di cui agli artt. 1 e 4 del medesimo decreto, in quanto indeterminati e contrari al disposto di cui all'art. 2, Prot. 4, CEDU.

Al secondo motivo si censura la mancata osservanza delle 'ricadute' della sentenza n. 24/2019 della Corte Cost. in relazione alla lettera b) dell' art. 1 D.Igs. n. 159/2011. Non sono stati specificati gli elementi di fatto concreti dai quali poter desumere che il preposto sia sopravvissuto grazie ai proventi dell'attività delittuosa. Sul punto, la motivazione si è limitata al richiamo di alcuni precedenti, senza provare l'entità del relativo profitto, e a richiamare, quale prova di assenza di fonti lecite di sostentamento, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Si censura, in ultimo, l'assenza di effettiva motivazione riguardo la richiesta di sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale dell' art. 75 comma 3 Digs. 159/2011 per contrasto con gli artt. 25 comma 2 e 117 Cost. e, loro tramite, con l'art. 2 Prot. 4 CEDU.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto alla verifica della 'base legale' della misura di prevenzione le cui prescrizioni sono state violate, questa Corte in più arresti (v. Sez. I n. 34026 del 1.10.2020, rv 279996) ha affermato che tale compito non spetta al giudice del procedimento penale chiamato a giudicare la singola violazione ma spetta al giudice della prevenzione in sede di procedura di revoca ex tunc (ai sensi dell'art.11 o dell'art. 28 cligs. n.159 del 2011).

Per il resto, la violazione oggetto di contestazione nel presente procedimento è specifica e dunque si sottrae al rilievo di genericità, rilevato dalla giurisprudenza (di legittimità e costituzionale) nella sola ipotesi di violazione del generale precetto dell'honeste vivere. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, lì dove il Collegio ritiene dì escludere l'applicazione della ulteriore statuizione sfavorevole.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Filippo Casa rD-—EF--