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Ordinanza — n. 32319/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison regime extension due to lack of legal grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32319/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness. The appellant argued that the lower court failed to independently evaluate positive factors like lack of recent judicial involvement and genuine repentance, relying solely on past criminal history. The court rejected this, stating that extending special regimes requires only a reasonable presumption of continued contact with criminal reality, not a full factual re-evaluation, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 41 bis comma 2 sexies ord. pen.; The cassation court's review of prison regime extensions is limited to legal violations such as the absence of a written evaluative path, not the factual assessment of whether elements reasonably presume continued criminal contact.

Parole chiave

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prison regime extension special treatment review mafia affiliation presumption cassation inadmissibility preventive penitentiary measures proroga della carcerazione precedenti penali rilevanti criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 41 bis comma 2 sexies ord. pen.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Cannella Cristofaro, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 41 bis co.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNELLA CRISTOFARO nato a PALERMO il 15/04/1961 avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 luglio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma nel valutare i contenuti del reclamo proposto da Cannella Cristofaro avverso il decreto ministeriale del 30 gennaio 2019 di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., lo ha respinto, evidenziando che il sottoposto è esponente di spicco del mandamento mafioso di Brancaccio- con particolare vicinanza ai fratelli Graviano-, nonché componente del 'gruppo di fuoco' di Mangano Nino e Bagarella Leoluca.

Si ravvisa, da recenti operazioni che hanno interessato sodali ed affiliati, l'attuale operatività e potenzialità organizzativa della associazione di appartenenza- cosa nostra palermitana- nella commissione di delitti tali da pregiudicare l'ordine e la sicurezza pubblica e la particolare posizione di vertice rivestita dal Cannella nell'ambito della stessa. Da ciò deriva la concretezza del pericolo correlato - in caso di collocamento in regime ordinario- alla capacità del soggetto di mantenere i contatti con gli affiliati in latitanza o in libertà, tra i quali rileva Messina Denaro Matteo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Cannella Cristofaro, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 41 bis co. 2 quinquies e sexies ord. pen. Il ricorso evidenzia che l'ordinanza impugnata è costituita dalla esatta trasposizione del contenuto del decreto ministeriale di proroga del regime speciale, legato alla mera riproposizione della biografia criminale, senza che vi sia traccia di una autonoma valutazione degli elementi positivi disponibili, tra i quali la assenza di recenti provvedimenti giudiziari che coinvolgano il Cannella, l'assenza di tentativi di contatti esterni e la prova tangibile di ravvedimento nel percorso inframurario. Si afferma, in ogni caso, che il provvedimento impugnato ha applicato una mera presunzione di pericolosità, fondata sulla mancata modificazione delle condizioni passate, accertate dalle sentenze passate in giudicato, e sulle operazioni di polizia che hanno riguardato altri soggetti appartenenti al clan.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Va in premessa evidenziato che il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza è ricorribile solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 41 bis comma 2 sexies ord. pen . .Da ciò deriva che, quanto alle ragioni poste a sostegno della decisione, il vizio può riscontrarsi solo in ipotesi di 'assenza grafica del percorso valutativo o adozione di un provvedimento la cui linea ricostruttiva risulta del tutto avulsa dal contenuto degli atti processuali o incomprensibile.

Nel caso in esame sono invece indicati precisi elementi (relativi alla particolare intensità del ruolo svolto in ambito associativo) la cui valenza dimostrativa in modo non irragionevole è stata posta alla base del rigetto del reclamo. Va ribadito, come da costante orientamento interpretativo, che l'applicazione o la proroga del regime differenziato non richiede un pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presuppone l'individuazione, in sede processuale, di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza.

Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale di certo incide l'intensità pregressa del rapporto già accertato - che, anche ove basata su semplici dati indizianti, si sottrae al sindacato di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Fili pi