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Ordinanza — n. 32318/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32318/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32318/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEL HADJI AHMED ABDELSSALEM nato il 20/02/1976 avverso l'ordinanza del 05/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 febbraio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di tip9-0 t Torino ha confermato, nei confronti di Bei Ahmed Abdelssalem il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato adottato dal Magistrato di Sorveglianza di Cuneo in data 8 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 235 cod. pen. (espulsione quale misura di sicurezza).

Regesto Legislator

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art. 235 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32318/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 febbraio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di tip9-0 t Torino ha confermato, nei confronti di Bei Ahmed Abdelssalem il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato adottato dal Magistrato di Sorveglianza di Cuneo in data 8 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 235 cod. pen. (espulsione quale misura di sicurezza).

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione mantenimento della carcerazione di sicurezza carcerazione in vista di sfratto capacità di subire la carcerazione sospensione dell'allontanamento controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 235 cod. pen
Con ordinanza emessa in data 5 febbraio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di tip9-0 t Torino ha confermato, nei confronti di Bei Ahmed Abdelssalem il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato adottato dal Magistrato di Sorveglianza di Cuneo in data 8 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 235 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEL HADJI AHMED ABDELSSALEM nato il 20/02/1976 avverso l'ordinanza del 05/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 febbraio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di tip9-0 t Torino ha confermato, nei confronti di Bei Ahmed Abdelssalem il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato adottato dal Magistrato di Sorveglianza di Cuneo in data 8 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 235 cod. pen. (espulsione quale misura di sicurezza).

In motivazione si ribadisce la congruità del provvedimento di espulsione, sia in rapporto al giudizio di persistente pericolosità sociale del condannato -molteplicità di reati commessi nell'arco di 15 anni, fino al 2017, connotati da un incremento del ricorso alla violenza- sia riguardo l'inidoneità della misura di sicurezza della libertà vigilata - richiesta in subordine- a contenere adeguatamente il rischio di recidiva nza 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Bel Hadji Ahmed Abdelssalem, deducendo vizio di motivazione.

Il ricorrente censura il giudizio di attualità della pericolosità sociale, acriticamente trasposto dal primo provvedimento. Evidenzia che la mancata concessione di benefici extramurari è dipesa esclusivamente dall'assetto organizzativo dell'istituto di pena e che sono mancati accertamenti in ordine all'idoneità del domicilio indicato nell'istanza. La motivazione espressa, quindi, sarebbe lacunosa e contraddittoria.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi essenzialmente ad introdurre critiche in fatto, non esaminabili nella presente sede di legittimità. 3.1 Ed invero gli ampi riferimenti alle azioni delittuose commesse, in modo reiterato, dall'attuale ricorrente giustificano ampiamente la valutazione di attualità della pericolosità sociale, così come ritenuto in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Filip o Casa j? DEPOSITATAI