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Ordinanza — n. 32317/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32317/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32317/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMAGLINI CARLO nato a TORINO il 18/10/1960 avverso l'ordinanza del 30/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO1. Con ordinanza emessa in data 2Lgi. 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare e ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà introdotte da Tramaglini Carlo. In motivazione si evidenzia che il recente coinvolgimento in ulteriori procedimenti penali, gli illeciti commessi dopo la concessione- per altro titolo- della misura alternativa degli arresti domiciliari e l'assenza di una revisione critica del proprio agire -data la permanenza di legami con ambienti delinquenziali- depongono per una negativa evoluzione della personalità, residuando una certa pericolosità sociale dell'istante.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32317/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare non consentite valutazioni di merito. 3.1 Ed invero va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo del Tribunale è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del reclamante, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione. Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso Sez.

Parole chiave

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collaboratore della Securitate lavoro del detenuto lavoro nero lavoro a titolo di prova integrazione nell'assicurazione disoccupazione attività fuori del servizio dell'impiegato statale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMAGLINI CARLO nato a TORINO il 18/10/1960 avverso l'ordinanza del 30/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO1. Con ordinanza emessa in data 2Lgi. 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare e ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà introdotte da Tramaglini Carlo. In motivazione si evidenzia che il recente coinvolgimento in ulteriori procedimenti penali, gli illeciti commessi dopo la concessione- per altro titolo- della misura alternativa degli arresti domiciliari e l'assenza di una revisione critica del proprio agire -data la permanenza di legami con ambienti delinquenziali- depongono per una negativa evoluzione della personalità, residuando una certa pericolosità sociale dell'istante.

In aggiunta, il legale rappresentante della cooperativa sociale che avrebbe offerto un'opportunità lavorativa al ricorrente e i relativi lavoratori, risultano non esenti da coinvolgimenti in pregiudizi di polizia e in vicende giudiziarie.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Tramaglini Carlo, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il difensore evidenzia che gli originari arresti domiciliari erano stati sostituiti con l'obbligo di dimora- per affievolimento delle ragioni della cautela- e che non eri sussiste l'attualità della pericolosità sociale del soggetto, essendo le ipotesi di reato e i fatti -per cui è intervenuta condanna-commessi anteriormente all'anno 2010. Si censura la motivazione anche riguardo l'erronea valutazione del diritto al lavoro; il ricorrente svolge, sotto contratto, un'attività lavorativa lecita che, in funzione di reinserimento sociale, sarebbe erroneo interrompere.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare non consentite valutazioni di merito. 3.1 Ed invero va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo del Tribunale è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del reclamante, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione. Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso Sez.

I 27.10.1994, ric. Bonicoli, nonchè, di recente, Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata. Il Tribunale ha infatti manifestato un complessivo giudizio negativo sulla personalità del richiedente, alimentato non soltanto dalla gravità del reato in espiazione ma da ulteriori elementi di conoscenza relativi a condotte più recenti. In tal senso, la valutazione non può dirsi irragionevole nè basata su dati di fatto erronei e le doglianze del ricorrente non consentono di individuare un vizio della decisione, ma tendono ad una - non consentita - rivisitazione del profili in fatto.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi F 4._ ilip o Casa !D E F) T