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Ordinanza — n. 32314/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32314/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32314/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALANGA PIETRO nato a POMPEI il 23/05/1978 avverso l'ordinanza del 22/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 22 gennaio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato la inammissibilità della domanda di affidamento al servizio sociale proposta da Falanga Pietro, per assenza della dichiarazione o elezione di domicilio effettuata personalmente dall'interessato .

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32314/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 22 gennaio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato la inammissibilità della domanda di affidamento al servizio sociale proposta da Falanga Pietro, per assenza della dichiarazione o elezione di domicilio effettuata personalmente dall'interessato .

Parole chiave

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domicilio eletto domicilio di una parte obbligo di residenza soggiorno obbligato permesso di domicilio aiuto a domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALANGA PIETRO nato a POMPEI il 23/05/1978 avverso l'ordinanza del 22/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 22 gennaio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato la inammissibilità della domanda di affidamento al servizio sociale proposta da Falanga Pietro, per assenza della dichiarazione o elezione di domicilio effettuata personalmente dall'interessato .

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Falanga Pietro, deducendo erronea applicazione di legge in riferimento agli artt. 677 comma 2 bis e 656 comma 6 c.p.p. Si evidenzia che l'istanza avanzata dalla difesa contiene esplicito richiamo al verbale redatto dai Carabinieri, inserito nel fascicolo del PM, in cui il ricorrente- contestualmente alla ricezione dell'ordine di esecuzione- ha personalmente eletto domicilio e nominato il difensore di fiducia per la fase di esecuzione. Si censura la mancata trasmissione al Tribunale di Sorveglianza, da parte dell'Ufficio di Procura, del suddetto verbale che doveva ritenersi allegato all' atto unico di sospensione e contestuale richiesta di misura alternativa.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 L'istanza tesa ad ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione è sottoscritta dal difensore e ciò non consente di ritenere compiuta alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, atto 'personale' la cui mancanza è causa di inammissibilità ex lege ai sensi dell'art. 677 co.2 bis cod.proc.pen. . Il Collegio evidenzia che nel procedimento di sorveglianza la dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa all'elezione, dall'art. 677, comma secondo-bis cod. proc. pen. per il condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può consistere nella semplice indicazione, fra i dati che identificano la persona del richiedente, della residenza anagrafica, ancorché effettiva, di costui, occorrendo invece che egli, sia pure senza necessità di formule sacramentali, esprima comunque con chiarezza, a pena di inammissibilità dell'istanza, la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale egli desidera siano effettuate le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell'obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione (in tal senso Sez.

I n. 23510 del 22.4.2004, rv 228135). Non può pertanto ritenersi valida la mera indicazione del domicilio operata dal solo difensore nel corpo dell'istanza e non sottoscritta dalla parte (in tal senso Sez. U n. 18775 del 17.12.2009, rv 246720). Né appare utile il riferimento alle modalità - non univoche - con cui è stato indicato il domicilio della parte in sede di dichiarazione di nomina difensiva o in altri atti, la cui mancata allegazione al fascicolo non rileva, dovendosi corredare la «domanda» della elezione di domicilio. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffae