Ordinanza — n. 32312/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISPERSO CARMINE nato a TORINO il 20/04/1974 avverso l'ordinanza del 22/10/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 22 ottobre 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato la inammissibilità della domanda di misure alternative alla detenzione proposta da Disperso Carmine, per assenza della dichiarazione o elezione di domicilio effettuata personalmente dall'interessato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32312/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Disperso Carmine, deducendo erronea applicazione di legge in relazione all'art. 677 co. 2 bis c.p.p. e vizio di motivazione. Si evidenzia che l'elezione di domicilio è contenuta nella -allegata- nomina del difensore di fiducia, avvenuta per la specifica fase di esecuzione, debitamente sottoscritta dal ricorrente e ritualmente depositata. Si censura l'adozione del decreto avvenuta "de plano", senza fissazione di un'udienza camerale che avrebbe consentito di sanare il vizio rilevato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISPERSO CARMINE nato a TORINO il 20/04/1974 avverso l'ordinanza del 22/10/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 22 ottobre 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato la inammissibilità della domanda di misure alternative alla detenzione proposta da Disperso Carmine, per assenza della dichiarazione o elezione di domicilio effettuata personalmente dall'interessato.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Disperso Carmine, deducendo erronea applicazione di legge in relazione all'art. 677 co. 2 bis c.p.p. e vizio di motivazione. Si evidenzia che l'elezione di domicilio è contenuta nella -allegata- nomina del difensore di fiducia, avvenuta per la specifica fase di esecuzione, debitamente sottoscritta dal ricorrente e ritualmente depositata. Si censura l'adozione del decreto avvenuta "de plano", senza fissazione di un'udienza camerale che avrebbe consentito di sanare il vizio rilevato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 L'istanza tesa ad ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione è sottoscritta dal difensore e ciò non consente di ritenere compiuta alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, atto 'personale' la cui mancanza è causa di inammissibilità ex lege ai sensi dell'art. 677 co.2 bis cod.proc.pen. Il Collegio evidenzia che nel procedimento di sorveglianza la dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa all'elezione, dall'art. 677, comma secondo-bis cod. proc. pen. per il condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può consistere nella semplice indicazione, fra i dati che identificano la persona del richiedente, della residenza anagrafica, ancorché effettiva, di costui, occorrendo invece che egli, sia pure senza necessità di formule sacramentali, esprima comunque con chiarezza, a pena di inammissibilità dell'istanza, la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale egli desidera siano effettuate le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell'obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione (in tal senso Sez.
I n. 23510 del 22.4.2004, rv 228135).Non può pertanto ritenersi valida la mera indicazione del domicilio operata dal solo difensore nel corpo dell'istanza e non sottoscritta dalla parte (in tal senso Sez. U n. 18775 del 17.12.2009, rv 246720). Né appare utile il riferimento alle modalità - non univoche - con cui è stato indicato il domicilio della parte in sede di dichiarazione di nomina. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Fil ipp4 Casa ,DEPOS?