Ordinanza — n. 32310/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA ANTONIO nato a SALERNO il 06/12/1960 avverso l'ordinanza del 18/09/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 18 settembre 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di misure alternative alla detenzione proposta da Castagna Antonio, per assenza della dichiarazione o elezione di domicilio- ex art. 677 co. 2 bis c.p.p. - sia nell'istanza che nell'atto di nomina del difensore in calce alla stessa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32310/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 18 settembre 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di misure alternative alla detenzione proposta da Castagna Antonio, per assenza della dichiarazione o elezione di domicilio- ex art. 677 co. 2 bis c.p.p. - sia nell'istanza che nell'atto di nomina del difensore in calce alla stessa.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA ANTONIO nato a SALERNO il 06/12/1960 avverso l'ordinanza del 18/09/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 18 settembre 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di misure alternative alla detenzione proposta da Castagna Antonio, per assenza della dichiarazione o elezione di domicilio- ex art. 677 co. 2 bis c.p.p. - sia nell'istanza che nell'atto di nomina del difensore in calce alla stessa.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Castagna Antonio, deducendo erronea applicazione di legge. Si afferma che il domicilio risultava evincibile da attenta lettura dell'istanza prodotta, poiché, seppur senza l'adozione di una particolare formula, il ricorrente lo aveva indicato facendo anche un distinguo rispetto al proprio luogo di lavoro.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 L'istanza tesa ad ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione è sottoscritta dal difensore e ciò non consente di ritenere compiuta alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, atto 'personale' la cui mancanza è causa di inammissibilità ex lege ai sensi dell'art. 677 co.2 bis cod.proc.pen. . Il Collegio evidenzia che nel procedimento di sorveglianza la dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa all'elezione, dall'art. 677, comma secondo-bis cod. proc. pen. per il condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può consistere nella semplice indicazione, fra i dati che identificano la persona del richiedente, della residenza anagrafica, ancorché effettiva, di costui, occorrendo invece che egli, sia pure senza necessità di formule sacramentali, esprima comunque con chiarezza, a pena di inammissibilità dell'istanza, la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale egli desidera siano effettuate le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell'obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione (in tal senso Sez.
I n. 23510 del 22.4.2004, rv 228135). Non può pertanto ritenersi valida la mera indicazione del domicilio operata dal solo difensore nel corpo dell'istanza e non sottoscritta dalla parte (in tal senso Sez. U n. 18775 del 17.12.2009, rv 246720).Né appare utile il riferimento alle modalità - non univoche - con cui è stato indicato il domicilio della parte in sede di dichiarazione di nomina. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi F ilip4,..o Casa , "1----n,«_ !D E P (.1) T A IN